Art. 5. E' approvato il tipo della suddetta moneta d'oro conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione che fa parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformita' delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale dello Stato. Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 novembre 1999 Il direttore generale: Draghi