IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni; Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 marzo 1998, con il quale, in attuazione del predetto art. 1, commi 90 e successivi, sono stati individuati gli Atenei sovraffollati e sono stati determinati i criteri per la loro graduale separazione organica; Visto il progetto di decongestionamento dell'Universita' degli studi di Bari; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1999; Sentito il parere del direttore amministrativo; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Bari e' istituita la facolta' di scienze politiche, con il corso di laurea in scienze politiche.