Art. 3. 1. I comuni interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 possono avvalersi di societa' costituite per la riqualificazione e trasformazione urbana, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, di cui posseggono il controllo, per tutti gli interventi connessi al superamento dell'emergenza, alla ricostruzione e al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico previsti dalla legge del 30 marzo 1998, n. 61, e successive modifiche e integrazioni, compreso il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione inserite nei programmi integrati di recupero. In questi casi, la societa' realizza gli interventi in conformita' a quanto stabilito dall'art. 14 della legge 30 marzo 1998, n. 61. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2947/1999.