Art. 3.
  1.  I  comuni  interessati  dalla  crisi  sismica  iniziata  il  26
settembre  1997  possono  avvalersi  di societa'  costituite  per  la
riqualificazione  e trasformazione  urbana, ai  sensi della  legge 15
maggio 1997,  n. 127, di cui  posseggono il controllo, per  tutti gli
interventi connessi al superamento dell'emergenza, alla ricostruzione
e al recupero  del patrimonio edilizio ed  urbanistico previsti dalla
legge  del   30  marzo  1998,   n.  61,  e  successive   modifiche  e
integrazioni, compreso  il ripristino e la  realizzazione delle opere
di urbanizzazione  inserite nei  programmi integrati di  recupero. In
questi casi,  la societa'  realizza gli  interventi in  conformita' a
quanto  stabilito dall'art.  14 della  legge  30 marzo  1998, n.  61.
Restano ferme le disposizioni di  cui all'art. 4 dell'ordinanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2947/1999.