Art. 4.
  1. Gli  interventi infrastrutturali previsti dall'art.  2, comma 1,
dell'ordinanza  n.  2741/1998  devono   comprendere  anche  le  opere
necessarie   per   l'adeguamento   degli   impianti   tecnologici   e
l'abbattimento   delle   barriere  architettoniche   previsti   dalla
normativa vigente.