Art. 5. 1. Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza n. 2947 del 24 febbraio 1999 sono prorogate con le stesse modalita' al 31 dicembre 2000. Al conseguente onere finanziario stimato complessivamente in lire 65 miliardi per l'anno 2000 si provvede nell'ambito delle risorse rinvenienti dai mutui contratti dalle regioni stesse ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.