Art. 5.
  1. Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza
n. 2947 del  24 febbraio 1999 sono prorogate con  le stesse modalita'
al  31  dicembre  2000.  Al  conseguente  onere  finanziario  stimato
complessivamente  in lire  65 miliardi  per l'anno  2000 si  provvede
nell'ambito  delle  risorse  rinvenienti dai  mutui  contratti  dalle
regioni  stesse ai  sensi dell'art.  50, comma  1, lettera  d), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.