Art. 6.
  1.  Il  termine di  cui  all'art.  6,  comma 1,  dell'ordinanza  n.
2847/1998  e'  prorogato al  30  giugno  2000. Il  conseguente  onere
finanziario e' posto a carico  delle disponibilita' gia' assegnate ai
commissari delegati presidenti delle regioni Basilicata e Calabria.