Art. 7.
  1. Il contributo riconosciuto ai soggetti privati danneggiati dalla
frana di Niscemi del 12 ottobre  1997, le cui modalita' di erogazione
sono disciplinate  dall'art. 2  dell'ordinanza n.  2970 del  1 aprile
1999,  puo'  essere  accordato  anche a  favore  dei  proprietari  di
immobili  che  hanno subito  per  effetto  dell'evento calamitoso  il
danneggiamento di  una porzione del proprio  immobile purche' adibito
ad abitazione principale. Il contributo  puo' essere concesso anche a
favore  degli  ascendenti  o  discendenti  del  proprietario  tramite
concessione in comodato.
  2. Il  contributo per  l'autonoma sistemazione  di cui  all'art. 7,
comma 2, dell'ordinanza n.  2703/1997, gia' prorogato con l'ordinanza
n. 2862/1998 e' ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi.