Art. 7. 1. Il contributo riconosciuto ai soggetti privati danneggiati dalla frana di Niscemi del 12 ottobre 1997, le cui modalita' di erogazione sono disciplinate dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2970 del 1 aprile 1999, puo' essere accordato anche a favore dei proprietari di immobili che hanno subito per effetto dell'evento calamitoso il danneggiamento di una porzione del proprio immobile purche' adibito ad abitazione principale. Il contributo puo' essere concesso anche a favore degli ascendenti o discendenti del proprietario tramite concessione in comodato. 2. Il contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2703/1997, gia' prorogato con l'ordinanza n. 2862/1998 e' ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi.