Art. 9.
  1. L'autorizzazione di  cui all'art. 1, comma  1, dell'ordinanza n.
2872 del 19 ottobre 1998 e' estesa per un ulteriore anno.
  2. L'onere per le attivita' di cui al comma 1, quantificato in lire
780  milioni  e' posto  a  carico  dell'unita' previsionale  di  base
6.2.1.2 "Fondo  della protezione civile"  (cap. 7615) dello  stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.