Art. 9. 1. L'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2872 del 19 ottobre 1998 e' estesa per un ulteriore anno. 2. L'onere per le attivita' di cui al comma 1, quantificato in lire 780 milioni e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo della protezione civile" (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.