Art. 5. La societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve far seguire alla denominazione del prodotto medicinale, identificata dalla denominazione comune internazionale (DCI) del principio attivo o, in mancanza di questa, dalla denominazione scientifica del medicinale, la propria denominazione o il proprio marchio, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.