Art. 5.
  La   societa'   titolare  dell'autorizzazione   all'immissione   in
commercio   deve  far   seguire  alla   denominazione  del   prodotto
medicinale,  identificata dalla  denominazione comune  internazionale
(DCI)  del  principio   attivo  o,  in  mancanza   di  questa,  dalla
denominazione scientifica del medicinale,  la propria denominazione o
il proprio marchio, ai sensi  dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.