Art. 6. Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto. La societa' titolare dell'A.I.C. dovra' far pervenire al Ministero della sanita' - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, una riproduzione degli stampati nella veste tipografica definitiva, sia su supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico, unicamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in cui si attesti che il riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichette di cui all'art. 8, comma d), del decreto legislativo n. 178/1991 rispondano a quanto previsto dal comma precedente.