Art. 6.
  Le confezioni  della specialita' medicinale devono  essere poste in
commercio con gli stampati  cosi' come precedentemente autorizzati da
questa  amministrazione,   con  le  sole  modifiche   necessarie  per
l'adeguamento al presente decreto.
  La societa' titolare dell'A.I.C.  dovra' far pervenire al Ministero
della sanita' -  Dipartimento per la valutazione dei  medicinali e la
farmacovigilanza,   entro  quarantacinque   giorni   dalla  data   di
pubblicazione  del presente  decreto  nella  Gazzetta Ufficiale,  una
riproduzione degli  stampati nella veste tipografica  definitiva, sia
su  supporto cartaceo  in  formato A4  che  su supporto  informatico,
unicamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in
cui si  attesti che il  riassunto delle caratteristiche  tecniche del
prodotto, il  foglio illustrativo e  le etichette di cui  all'art. 8,
comma d),  del decreto  legislativo n.  178/1991 rispondano  a quanto
previsto dal comma precedente.