Art. 11. Liquidazione delle spese 1. La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione dell'importo da pagare e nella individuazione del soggetto creditore, e' effettuata dal servizio di ragioneria, sulla base di titoli e documenti comprovanti il diritto dei creditori. 2. Gli atti comprovanti il diritto e l'identificazione del creditore vanno allegati ai titoli di pagamento. Copia della documentazione deve essere conservata a cura del servizio di ragioneria.