Art. 11.
                       Liquidazione delle spese
  1. La  liquidazione delle  spese, consistente  nella determinazione
dell'importo da pagare e nella individuazione del soggetto creditore,
e'  effettuata dal  servizio di  ragioneria, sulla  base di  titoli e
documenti comprovanti il diritto dei creditori.
  2.  Gli  atti  comprovanti   il  diritto  e  l'identificazione  del
creditore  vanno  allegati  ai   titoli  di  pagamento.  Copia  della
documentazione  deve  essere  conservata   a  cura  del  servizio  di
ragioneria.