Art. 12.
                        Pagamento delle spese
  1. Il  pagamento delle spese  viene disposto mediante  emissione di
mandati diretti, tratti sull'istituto di credito di cui all'art. 8. I
mandati sono firmati  dal direttore del servizio di  ragioneria e, se
di importo superiore ai 10 milioni  di lire, sono esigibili se muniti
anche del  visto del Direttore  della segreteria o di  un funzionario
della segreteria appositamente delegato dal comitato di presidenza.
  2.  E' vietato  imputare spese  a capitoli  di bilancio  diversi da
quelli cui le spese stesse si riferiscono.
  3. L'imputazione  della spesa al  capitolo di bilancio  deve essere
effettuata per l'importo lordo. I  mandati di pagamento devono essere
emessi  per l'importo  netto.  Per il  versamento  delle ritenute  si
provvede in conformita' delle norme previste per i pagamenti a carico
del bilancio dello Stato.