Art. 12. Pagamento delle spese 1. Il pagamento delle spese viene disposto mediante emissione di mandati diretti, tratti sull'istituto di credito di cui all'art. 8. I mandati sono firmati dal direttore del servizio di ragioneria e, se di importo superiore ai 10 milioni di lire, sono esigibili se muniti anche del visto del Direttore della segreteria o di un funzionario della segreteria appositamente delegato dal comitato di presidenza. 2. E' vietato imputare spese a capitoli di bilancio diversi da quelli cui le spese stesse si riferiscono. 3. L'imputazione della spesa al capitolo di bilancio deve essere effettuata per l'importo lordo. I mandati di pagamento devono essere emessi per l'importo netto. Per il versamento delle ritenute si provvede in conformita' delle norme previste per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato.