Art. 13.
                         Mandati di pagamento
  1. I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:
  a)  l'esercizio   finanziario  cui  la  spesa   si  riferisce,  con
l'annotazione "residui" in  caso di esercizio precedente  a quello di
emissione;
  b) il capitolo di imputazione, con il numero d'ordine progressivo e
l'eventuale codice meccanografico;
  c) il  nominativo o  la determinazione  del soggetto  creditore, il
luogo di residenza, domicilio o sede legale e il codice fiscale;
    d) la causale di pagamento;
    e) la somma da pagare in cifre e in lettere;
    f) la modalita' di estinzione del titolo;
  g) la  data, il luogo  di emissione,  la firma del  direttore della
ragioneria e  ove richiesto, dal  Direttore della segreteria o  di un
funzionario della  segreteria appositamente delegato dal  comitato di
presidenza;
    h) i documenti giustificativi;
  i) l'istituto di credito di cui all'art. 8 tenuto al pagamento.