Art. 13. Mandati di pagamento 1. I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni: a) l'esercizio finanziario cui la spesa si riferisce, con l'annotazione "residui" in caso di esercizio precedente a quello di emissione; b) il capitolo di imputazione, con il numero d'ordine progressivo e l'eventuale codice meccanografico; c) il nominativo o la determinazione del soggetto creditore, il luogo di residenza, domicilio o sede legale e il codice fiscale; d) la causale di pagamento; e) la somma da pagare in cifre e in lettere; f) la modalita' di estinzione del titolo; g) la data, il luogo di emissione, la firma del direttore della ragioneria e ove richiesto, dal Direttore della segreteria o di un funzionario della segreteria appositamente delegato dal comitato di presidenza; h) i documenti giustificativi; i) l'istituto di credito di cui all'art. 8 tenuto al pagamento.