Art. 14. Servizio di ragioneria 1. Il servizio di ragioneria, posto alle dipendenze del comitato di presidenza, ha il compito di curare gli adempimenti di natura contabile connessi con lo svolgimento dell'attivita' amministrativa del Consiglio. 2. Al servizio di ragioneria e' preposto un primo dirigente o altro funzionario in servizio presso la segreteria del Consiglio. 3. Il direttore del servizio di ragioneria e' nominato dal Consiglio su proposta del comitato di presidenza, sentito il Direttore della segreteria. L'incarico puo' essere revocato con le stesse modalita'. In caso di assenza o impedimento, svolge le funzioni di direttore del servizio funzionario della segreteria designato con la stessa procedura prevista per la nomina del direttore del servizio. Al servizio di ragioneria compete: a) di predisporre gli elementi per la formazione dei bilanci, per l'assestamento e per le eventuali variazioni; b) di tenere le scritture cronologiche e sistematiche della gestione, ed in particolare le scritture relative alla competenza, alla cassa, alla consistenza patrimoniale ed ai residui; c) di predisporre il rendiconto annuale; d) di formulare le richieste di prelevamento dei fondi stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro di pertinenza del Consiglio; e) di vigilare sull'andamento del servizio di cassa e di riferire al Direttore della segreteria su eventuali irregolarita' o disservizi; f) di compilare trimestralmente la situazione riassuntiva della gestione da sottoporre al comitato di presidenza; g) di vigilare sulla regolarita' contabile della gestione dell'economocassiere, effettuando periodiche verifiche sulla medesima.