Art. 14.
                        Servizio di ragioneria
  1. Il servizio di ragioneria, posto alle dipendenze del comitato di
presidenza,  ha  il  compito  di curare  gli  adempimenti  di  natura
contabile connessi  con lo svolgimento  dell'attivita' amministrativa
del Consiglio.
  2. Al servizio di ragioneria e' preposto un primo dirigente o altro
funzionario in servizio presso la segreteria del Consiglio.
  3.  Il  direttore  del  servizio  di  ragioneria  e'  nominato  dal
Consiglio  su  proposta  del   comitato  di  presidenza,  sentito  il
Direttore della  segreteria. L'incarico  puo' essere revocato  con le
stesse  modalita'.  In  caso  di assenza  o  impedimento,  svolge  le
funzioni  di  direttore  del servizio  funzionario  della  segreteria
designato  con  la  stessa  procedura  prevista  per  la  nomina  del
direttore del servizio.
  Al servizio di ragioneria compete:
  a) di predisporre  gli elementi per la formazione  dei bilanci, per
l'assestamento e per le eventuali variazioni;
  b)  di  tenere  le  scritture  cronologiche  e  sistematiche  della
gestione, ed  in particolare  le scritture relative  alla competenza,
alla cassa, alla consistenza patrimoniale ed ai residui;
    c) di predisporre il rendiconto annuale;
  d) di  formulare le richieste  di prelevamento dei  fondi stanziati
sull'apposito capitolo  dello stato  di previsione del  Ministero del
tesoro di pertinenza del Consiglio;
  e) di vigilare  sull'andamento del servizio di cassa  e di riferire
al   Direttore  della   segreteria  su   eventuali  irregolarita'   o
disservizi;
  f)  di compilare  trimestralmente la  situazione riassuntiva  della
gestione da sottoporre al comitato di presidenza;
  g)  di   vigilare  sulla   regolarita'  contabile   della  gestione
dell'economocassiere,   effettuando    periodiche   verifiche   sulla
medesima.