Art. 15.
                           Fondo economale
  1. Il Direttore  di segreteria puo' autorizzare  la costituzione di
un  fondo   fino  ad  un  massimo   di  lire  10  milioni   a  favore
dell'economocassiere per  il pagamento  di canoni ed  utenze e  per i
pagamenti in  contanti previsti dal presente  regolamento nonche' per
le spese in economia di cui all'art. 32.
  2.  Il  fondo  viene  costituito   e  reintegrato  fino  al  limite
consentito  con  prelevamento   dalla  contabilita'  speciale  presso
l'istituto di credito di cui all'art. 8 mediante mandati di pagamento
emessi   dal  direttore   del   servizio  di   ragioneria  a   favore
dell'economocassiere su richiesta dello stesso.
  3. Per ogni acquisto effettuato a carico del fondo il direttore del
servizio  di ragioneria  emette  un ordinativo  di pagamento  interno
intestato al creditore.
  4. L'importo  massimo del  fondo di  cui al  comma uno  puo' essere
adeguato annualmente,  in relazione  alle esigenze o  alla variazione
dei costi, con determinazione del comitato di presidenza, su proposta
del Direttore della segreteria.