Art. 16.
                           Economo cassiere
  1. L'economo  cassiere e' nominato  dal comitato di  presidenza, su
proposta del Direttore della segreteria, tra i funzionari in servizio
presso la segreteria del Consiglio.
  L'incarico puo'  essere revocato,  su proposta del  Direttore della
segreteria al termine di ogni gestione annuale.
  In caso di assenza o  impedimento svolge le funzioni un funzionario
nominato con la stessa procedura  prevista per la nomina dell'economo
cassiere.
  2. L'economo cassiere:
  a) ha la gestione del fondo  previsto dall'art. 15, di cui risponde
personalmente;
  b) provvede alle anticipazioni di indennita' di missione e compensi
tramite mandati diretti emessi a suo favore;
  c) e' consegnatario ad ogni effetto, di tutti i beni mobili;
  d)  vigila  sulla manutenzione  degli  immobili  di pertinenza  del
Consiglio;
  e)  e' tenuto  alla  presentazione di  un  conto trimestrale  della
gestione del  fondo al direttore  del servizio di ragioneria,  che ne
riferisce al  Direttore della  segreteria; al  termine dell'esercizio
finanziario presenta tramite il  direttore del servizio di ragioneria
al   Direttore  della   segreteria  una   relazione  sulla   gestione
complessiva di sua competenza.