Art. 17. Trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza 1. Ai componenti effettivi e supplenti del Consiglio di presidenza spetta il trattamento economico previsto dall'art. 27 del decreto legislativo n. 545/1992. 2. Per quanto concerne la parte variabile, il comitato di presidenza, emanato il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 545/1992, richiede a tutte le commissioni tributarie regionali i compensi variabili spettanti ai rispettivi presidenti distinti per mesi, formulando al Consiglio di presidenza in assemblea plenaria la proposta di deliberazione. 3. La delibera del Consiglio di presidenza impegna la spesa relativa alla somma complessiva, risultante dal compenso variabile spettante ad un componente moltiplicata per il numero dei componenti del Consiglio e dalla somma dei compensi fissi spettanti a ciascun componente.