Art. 17.
                 Trattamento economico dei componenti
                     del Consiglio di presidenza
  1. Ai componenti effettivi e  supplenti del Consiglio di presidenza
spetta  il trattamento  economico previsto  dall'art. 27  del decreto
legislativo n. 545/1992.
  2.  Per  quanto  concerne  la   parte  variabile,  il  comitato  di
presidenza,  emanato il  decreto del  Ministro delle  finanze di  cui
all'art. 13 del decreto legislativo  n. 545/1992, richiede a tutte le
commissioni tributarie  regionali i  compensi variabili  spettanti ai
rispettivi presidenti  distinti per mesi, formulando  al Consiglio di
presidenza in assemblea plenaria la proposta di deliberazione.
  3.  La  delibera  del  Consiglio di  presidenza  impegna  la  spesa
relativa alla  somma complessiva,  risultante dal  compenso variabile
spettante ad un componente moltiplicata  per il numero dei componenti
del Consiglio  e dalla somma  dei compensi fissi spettanti  a ciascun
componente.