Art. 18.
                       Trattamento di missione
                   per i componenti del Consiglio
  1. Ai  sensi dell'art. 27  del decreto legislativo n.  545/1992, ai
componenti del Consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori
Roma,  il  trattamento  di  missione nella  misura  prevista  per  la
qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il
dirigente generale dello Stato, livello C.
  2. Per le missioni di durata inferiore a ventiquattro ore, e per le
frazioni  inferiori a  ventiquattro  ore, l'indennita'  e' dovuta  in
ragione di un ventiquattresimo della  misura giornaliera per ogni ora
di missione.
  3. Le norme  di cui ai commi precedenti si  applicano ad ogni altra
missione che i componenti del  Consiglio debbano svolgere fuori della
loro residenza per  disposizioni del Consiglio o, in  casi di urgenza
del comitato di presidenza.
  4.  Per le  missioni all'estero  valgono le  norme previste  per il
personale delle amministrazioni dello Stato.
  5. Ai  componenti del Consiglio  spetta il rimborso delle  spese di
biglietto  ferroviario di  prima  classe e  relativi supplementi,  di
vagone letto e di aereo  ed eventualnente del mezzo proprio sostenute
per esigenze di servizio.