Art. 18. Trattamento di missione per i componenti del Consiglio 1. Ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 545/1992, ai componenti del Consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato, livello C. 2. Per le missioni di durata inferiore a ventiquattro ore, e per le frazioni inferiori a ventiquattro ore, l'indennita' e' dovuta in ragione di un ventiquattresimo della misura giornaliera per ogni ora di missione. 3. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano ad ogni altra missione che i componenti del Consiglio debbano svolgere fuori della loro residenza per disposizioni del Consiglio o, in casi di urgenza del comitato di presidenza. 4. Per le missioni all'estero valgono le norme previste per il personale delle amministrazioni dello Stato. 5. Ai componenti del Consiglio spetta il rimborso delle spese di biglietto ferroviario di prima classe e relativi supplementi, di vagone letto e di aereo ed eventualnente del mezzo proprio sostenute per esigenze di servizio.