Art. 19. Trattamento di missione per le persone estranee al Consiglio 1. Alle persone estranee al Consiglio, che siano convocate a Roma dal Consiglio stesso per ogni esigenza riguardante l'attivita' ed il funzionamento delle commissioni tributarie, nonche' l'attivita' del Consiglio o di gruppi di studio o di lavoro dallo stesso costituiti, spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, il trattamento di missione per la qualifica rivestita secondo le misure e nei limiti previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato. A coloro che non sono dipendenti dello Stato, spetta oltre al rimborso delle spese di viaggio, il trattamento di missione nella misura e nei limiti previsti per il personale delle Amministrazioni dello Stato di cui al punto 3 della tabella A allegata alla legge l8 dicembre 1973, n. 836. 2. Il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio non spetta agli incolpati convocati nei procedimenti disciplinari, nonche' ai giudici tributari convocati, nei procedimenti di decadenza. 3. Il trattamento di cui al primo comma compete alle persone alle quali siano conferiti dal Consiglio incarichi da espletarsi fuori dal luogo di residenza.