Art. 19.
                       Trattamento di missione
                       per le persone estranee
                            al Consiglio
  1. Alle persone  estranee al Consiglio, che siano  convocate a Roma
dal Consiglio stesso per ogni  esigenza riguardante l'attivita' ed il
funzionamento delle  commissioni tributarie, nonche'  l'attivita' del
Consiglio o di gruppi di studio  o di lavoro dallo stesso costituiti,
spetta, oltre al  rimborso delle spese di viaggio,  il trattamento di
missione per  la qualifica rivestita  secondo le misure e  nei limiti
previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato. A coloro
che non sono  dipendenti dello Stato, spetta oltre  al rimborso delle
spese  di viaggio,  il trattamento  di  missione nella  misura e  nei
limiti previsti per il personale delle Amministrazioni dello Stato di
cui al punto 3 della tabella  A allegata alla legge l8 dicembre 1973,
n. 836.
  2. Il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio
non spetta  agli incolpati  convocati nei  procedimenti disciplinari,
nonche'  ai   giudici  tributari   convocati,  nei   procedimenti  di
decadenza.
  3. Il trattamento  di cui al primo comma compete  alle persone alle
quali siano conferiti dal Consiglio incarichi da espletarsi fuori dal
luogo di residenza.