Art. 20. Incarichi 1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, il Consiglio puo' affidare, su proposta del comitato di presidenza e previo parere dell'Ufficio bilancio, incarichi di studio, di ricerca, di indagini e di accertamenti tecnici a esperti qualificati, anche non componenti di commissione tributaria, nonche' a enti o istituti di ricerca. Il Consiglio puo' altresi' affidare incarichi a persone estranee al Consiglio stesso al fini di assicurare un'adeguata informazione pubblica sulla propria attivita'. 2. Con le stesse modalita' il Consiglio puo' affidare a giudici tributari o a soggetti non componenti di commissione tributaria incarichi determinati per l'organizzazione e lo svolgimento di incontri e seminari di studio per l'aggiornamento professionale dei giudici tributari, nonche' in relazione all'attivita' propria del Consiglio. 3. Il Consiglio, per la migliore realizzazione delle attivita' di cui ai due commi precedenti, puo' avvalersi, per periodi determinati, dell'opera di esperti di statistica, di contabilita', di informatica, di elettronica ed altro personale specializzato. 4. Per l'espletamento degli incarichi di cui ai commi precedenti spetta un compenso da determinarsi dal Consiglio, su proposta del comitato di presidenza, previo parere dell'Ufficio bilancio.