Art. 20.
                              Incarichi
  1.  Per l'attuazione  dei propri  fini istituzionali,  il Consiglio
puo' affidare, su proposta del comitato di presidenza e previo parere
dell'Ufficio bilancio, incarichi di studio, di ricerca, di indagini e
di accertamenti  tecnici a esperti qualificati,  anche non componenti
di commissione tributaria,  nonche' a enti o istituti  di ricerca. Il
Consiglio  puo' altresi'  affidare  incarichi a  persone estranee  al
Consiglio  stesso  al  fini di  assicurare  un'adeguata  informazione
pubblica sulla propria attivita'.
  2. Con  le stesse  modalita' il Consiglio  puo' affidare  a giudici
tributari  o  a soggetti  non  componenti  di commissione  tributaria
incarichi  determinati  per  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  di
incontri e  seminari di studio per  l'aggiornamento professionale dei
giudici  tributari, nonche'  in relazione  all'attivita' propria  del
Consiglio.
  3. Il Consiglio,  per la migliore realizzazione  delle attivita' di
cui ai due commi precedenti, puo' avvalersi, per periodi determinati,
dell'opera di esperti di statistica, di contabilita', di informatica,
di elettronica ed altro personale specializzato.
  4. Per  l'espletamento degli incarichi  di cui ai  commi precedenti
spetta un  compenso da  determinarsi dal  Consiglio, su  proposta del
comitato di presidenza, previo parere dell'Ufficio bilancio.