Art. 21.
           Lavoro straordinario, compenso per reperibilita'
     e prolungamento orario di lavoro, interventi assistenziali
  1.  Al  personale  di  segreteria che  presta  servizio  presso  il
Consiglio possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario
effettivamente  prestato,  nel  limite  determinato  annualmente  dal
Consiglio  stesso, su  proposta  del comitato  di presidenza,  previo
parere dell'Ufficio bilancio.
  2.  Al  personale   di  cui  al  primo  comma,   a  compenso  della
reperibilita'  nei giorni  festivi  e  nell'arco dell'apertura  degli
uffici  consiliari,   anche  al  di  fuori   dell'orario  individuale
complessivo  giornaliero di  lavoro, nonche'  della disponibilita'  a
prolungare l'orario di servizio,  e' corrisposto un compenso mensile,
determinato con  deliberazione adottata per ciascun  anno finanziario
con le  stesse modalita' previste  al primo comma. Tale  compenso non
potra'  essere  superiore  al  corrispettivo del  monte  ore  mensile
massimo individuale autorizzato nel limite di cui al precedente comma
e   dovra'   essere    proporzionalmente   rapportato   all'effettivo
assolvimento delle prestazioni  lavorative ordinarie e straordinarie.
In via  transitoria, per  l'anno 2000,  la deliberazione  e' adottata
entro il 15 gennaio 2000.
  3. In  favore dei  soggetti individuati al  comma 1  possono essere
deliberati dal  Consiglio interventi  assistenziali, su  proposta del
comitato di presidenza, per malattia e invalidita' che determinano un
particolare  aggravamento della  situazione  economica familiare  del
richiedente.
  4.  Il Consiglio  puo'  assumere iniziative  per istituire  servizi
ricreativi, culturali, di mensa anche  in forma alternativa, di asilo
nido e  assistenza sanitaria  integrativa, nonche' iniziative  per il
tempo libero a favore del personale.
  5.  Le  modalita'  di  attuazione e  di  concreta  fruizione  degli
interventi indicati nei commi 3 e  4 sono deliberate dal Consiglio su
proposta  del  comitato  di presidenza,  previo  parere  dell'ufficio
bilancio.
  6.  Al Direttore  della segreteria,  cui non  compete compenso  per
lavoro  straordinario, possono  essere  attribuiti i  compensi e  gli
interventi di cui al precedenti commi 2 e 3.