Art. 21. Lavoro straordinario, compenso per reperibilita' e prolungamento orario di lavoro, interventi assistenziali 1. Al personale di segreteria che presta servizio presso il Consiglio possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite determinato annualmente dal Consiglio stesso, su proposta del comitato di presidenza, previo parere dell'Ufficio bilancio. 2. Al personale di cui al primo comma, a compenso della reperibilita' nei giorni festivi e nell'arco dell'apertura degli uffici consiliari, anche al di fuori dell'orario individuale complessivo giornaliero di lavoro, nonche' della disponibilita' a prolungare l'orario di servizio, e' corrisposto un compenso mensile, determinato con deliberazione adottata per ciascun anno finanziario con le stesse modalita' previste al primo comma. Tale compenso non potra' essere superiore al corrispettivo del monte ore mensile massimo individuale autorizzato nel limite di cui al precedente comma e dovra' essere proporzionalmente rapportato all'effettivo assolvimento delle prestazioni lavorative ordinarie e straordinarie. In via transitoria, per l'anno 2000, la deliberazione e' adottata entro il 15 gennaio 2000. 3. In favore dei soggetti individuati al comma 1 possono essere deliberati dal Consiglio interventi assistenziali, su proposta del comitato di presidenza, per malattia e invalidita' che determinano un particolare aggravamento della situazione economica familiare del richiedente. 4. Il Consiglio puo' assumere iniziative per istituire servizi ricreativi, culturali, di mensa anche in forma alternativa, di asilo nido e assistenza sanitaria integrativa, nonche' iniziative per il tempo libero a favore del personale. 5. Le modalita' di attuazione e di concreta fruizione degli interventi indicati nei commi 3 e 4 sono deliberate dal Consiglio su proposta del comitato di presidenza, previo parere dell'ufficio bilancio. 6. Al Direttore della segreteria, cui non compete compenso per lavoro straordinario, possono essere attribuiti i compensi e gli interventi di cui al precedenti commi 2 e 3.