Art. 22.
                          Conto finanziario
  1.  Il   conto  finanziario  espone  i   risultati  della  gestione
finanziaria,  per  l'entrata  e   per  la  spesa,  distintamente  per
capitoli, secondo la classificazione adottata.
  2. Lo  schema del  conto finanziario,  unitamente ad  una relazione
illustrativa,  e' predisposto  a cura  del Servizio  di ragioneria  e
inviato al Direttore della segreteria  che lo sottopone all'esame del
Collegio dei  revisori entro  il 31 di  marzo dell'anno  successivo a
quello di riferimento.
  3. Il  Direttore della segreteria,  entro il 30  aprile successivo,
trasmette lo  schema di conto finanziario,  unitamente alla relazione
del  Servizio di  ragioneria  e alle  osservazioni  del Collegio  dei
revisori, al comitato  di presidenza per l'approvazione,  entro il 31
maggio di  ciascun anno,  da parte del  Consiglio, sentito  il parere
dell'Ufficio bilancio.
  4. Il conto finanziario espone:
  a) le previsioni iniziali, le  eventuali variazioni e le previsioni
definitive;
  b) le  entrate di competenza dell'esercizio,  accertate, riscosse e
rimaste da riscuotere;
  c)  le  spese di  competenza  dell'esercizio,  impegnate, pagate  e
rimaste da pagare;
  d) i residui attivi e passivi dell'esercizio precedente;
  e)  le somme  incassate e  quelle  pagate per  ciascun capitolo  di
bilancio, distintamente in conto competenza e in conto residui;
  f)  il   conto  totale   dei  residui   passivi  che   si  rinviano
all'esercizio successivo;
    g) le economie di gestione;
    h) i residui perenti.