Art. 25.
                      Carico e scarico dei beni
  1. I beni  mobili sono inventariati sulla base dei  buoni di carico
emessi dall'economo.
  2. La cancellazione dagli inventari  dei beni mobili per fuori uso,
perdita,  cessione o  altri motivi  e' disposta  dal Direttore  della
segreteria  su   richiesta  dell'economo,  sentita   una  commissione
nominata dal comitato  di presidenza e composta da  un componente del
Consiglio, che la presiede, dal  Direttore del servizio di ragioneria
e  da un  esperto  esterno per  il quale  il  comitato di  presidenza
stabilisce il compenso.
  3. Il provvedimento di  cancellazione dagli inventari accerta anche
l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni a carico
dei  responsabili ed  e' portato  a conoscenza  dell'economo al  fine
della redazione del verbale di scarico.