Art. 29.
                         Procedura ristretta
  1. Nella procedura "ristretta" sono invitati a presentare l'offerta
coloro  che  abbiano  dimostrato  la  propria  capacita'  tecnica  ed
economicofinanziaria  ad effettuare  la  prestazione richiesta.  Puo'
essere  predisposto  un  elenco  di  persone  o  imprese  idonee,  da
sottoporsi all'approvazione del comitato di presidenza.
  2. Il comitato di presidenza  per l'espletamento della gara, nomina
una  commissione  composta da  un  componente  del Consiglio  che  la
presiede,  dal direttore  del servizio  di ragioneria  e da  un altro
funzionario in servizio presso la segreteria del Consiglio.
  3. Ai concorrenti selezionati sara' inviata la lettera con l'invito
a    presentare,   entro    un   termine    prestabilito,   l'offerta
tecnicoeconomica, con allegato  il capitolato tecnico e  lo schema di
contratto che regolera' il rapporto.
  4.  Per lo  svolgimento della  procedura ristretta  sono necessarie
almeno due offerte valide.