Art. 3. Esercizio finanziario e bilancio di previsione 1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. 2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza. 3. Il progetto di bilancio, predisposto dal Direttore della segreteria sulla base del programma delle spese elaborato dal Servizio di ragioneria e' comunicato tempestivamente al comitato di presidenza, corredato dal programma delle spese. 4. Entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, il progetto di bilancio e' sottoposto dal comitato di presidenza al Consiglio, che lo approva, sentito il parere dell'Ufficio bilancio. 5. In caso di non tempestiva approvazione del bilancio entro il 31 dicembre, il Consiglio su proposta del comitato di presidenza, sentito l'Ufficio bilancio, con propria deliberazione, puo' autorizzare l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti previsti nel nuovo bilancio e proporzionalmente alla durata dell'esercizio provvisorio. 6. Puo' essere predisposto a cura del dirigente della segreteria un progetto di bilancio triennale che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio con le medesime procedure previste per il bilancio annuale.