Art. 3.
            Esercizio finanziario e bilancio di previsione
  1. L'esercizio finanziario  ha la durata di un anno  e coincide con
l'anno solare.
  2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di
previsione redatto in termini di competenza.
  3.  Il  progetto  di  bilancio,  predisposto  dal  Direttore  della
segreteria  sulla  base  del  programma  delle  spese  elaborato  dal
Servizio di  ragioneria e' comunicato tempestivamente  al comitato di
presidenza, corredato dal programma delle spese.
  4.  Entro il  30  novembre  dell'anno precedente  a  quello cui  si
riferisce,  il progetto  di bilancio  e' sottoposto  dal comitato  di
presidenza  al   Consiglio,  che   lo  approva,  sentito   il  parere
dell'Ufficio bilancio.
  5. In caso di non tempestiva  approvazione del bilancio entro il 31
dicembre,  il  Consiglio  su  proposta del  comitato  di  presidenza,
sentito   l'Ufficio  bilancio,   con   propria  deliberazione,   puo'
autorizzare  l'esercizio provvisorio  nei  limiti degli  stanziamenti
previsti  nel   nuovo  bilancio   e  proporzionalmente   alla  durata
dell'esercizio provvisorio.
  6. Puo' essere predisposto a cura del dirigente della segreteria un
progetto di bilancio triennale  che viene sottoposto all'approvazione
del  Consiglio con  le medesime  procedure previste  per il  bilancio
annuale.