Art. 31.
                         Procedura negoziata
  1. E' ammessa la procedura negoziata nei seguenti casi:
  a) quando, a seguito di  esperimento di gara, per qualsiasi motivo,
l'aggiudicazione non abbia avuto luogo;
  b) per  la fornitura di  beni, per  la prestazione di  servizi, ivi
compresi quelli del settore informatico, e per l'esecuzione di lavori
che una sola impresa puo' fornire  o eseguire con i requisiti tecnici
e il grado di perfezione richiesti;
  c) quando l'acquisto  riguardi beni la cui  produzione e' garantita
da privativa individuale;
  d) per la locazione di immobili o di beni mobili registrati;
  e) quando  si debba  provvedere all'acquisto di  beni o  servizi in
casi  di  eccezionale urgenza  che  non  consentono il  ricorso  alla
procedura ristretta;
  f) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone
o imprese aventi alta competenza tecnica o scientifica;
    g) per i contratti di assicurazione;
  h) nei casi di contratti d'importo non superiore a lire 30 milioni.
  2.  Nei  casi indicati  nella  lettera  a),  e),  f), g),  h),  del
precedente  comma devono  essere, di  norma, interpellate  almeno tre
persone o imprese.