Art. 33. Congruita' dei prezzi 1. Per la valutazione della congruita' dei prezzi dei contratti di importo superiore a lire 30 milioni il Direttore della segreteria puo' avvalersi di apposita commissione composta dall'economo cassiere, dal Direttore del servizio di ragioneria e da un esperto designato, su richiesta del Consiglio, dall'ufficio tecnico erariale o da altra amministrazione dello Stato. Per lavori o forniture di particolare complessita' tecnica puo' essere acquisito il parere dell'ufficio tecnico erariale. 2. Il Consiglio stabilisce il compenso spettante agli esperti di cui al comma precedente, se dovuto.