Art. 33.
                        Congruita' dei prezzi
  1. Per la valutazione della  congruita' dei prezzi dei contratti di
importo superiore  a lire  30 milioni  il Direttore  della segreteria
puo'   avvalersi  di   apposita  commissione   composta  dall'economo
cassiere, dal  Direttore del servizio  di ragioneria e da  un esperto
designato, su richiesta del  Consiglio, dall'ufficio tecnico erariale
o da  altra amministrazione  dello Stato. Per  lavori o  forniture di
particolare  complessita' tecnica  puo'  essere  acquisito il  parere
dell'ufficio tecnico erariale.
  2. Il  Consiglio stabilisce il  compenso spettante agli  esperti di
cui al comma precedente, se dovuto.