Art. 34.
                         Collaudi e verifiche
  1. I lavori e le forniture  sono soggetti a collaudo anche parziale
o in corso d'opera.
  2. Il collaudo e' effettuato  in forma individuale o collegiale, da
personale  della  segreteria  in possesso  della  competenza  tecnica
necessaria, nominato  dal Direttore della segreteria.  Qualora ne sia
ravvisata la  necessita', il  collaudo e'  affidato dal  Consiglio ad
esperti   designati  dall'ufficio   tecnico  erariale   o  da   altra
amministrazione dello Stato.
  3. Il collaudo non potra', comunque, essere effettuato da chi abbia
progettato, diretto o sorvegliato  i lavori, ovvero abbia partecipato
all'aggiudicazione dei lavori o forniture.
  4. Per  i lavori  e le  forniture di importo  inferiore a  lire 100
milioni l'atto di  collaudo puo' essere sostituito  da un certificato
di regolare esecuzione rilasciato dai soggetti di cui al comma 2.
  5. Per  i servizi  e le  forniture di importo  inferiore a  lire 10
milioni,  qualora  non  sia  possibile  o  conveniente  procedere  al
collaudo,  il funzionario  cui  viene effettuata  la consegna  dovra'
verificare  la regolarita'  e la  corrispondenza dei  beni e  servizi
acquistati con quelli ordinati, redigendo apposita attestazione.
  6. Il  Consiglio stabilisce il  compenso spettante agli  esperti di
cui ai commi precedenti, se dovuto.