Art. 34. Collaudi e verifiche 1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo anche parziale o in corso d'opera. 2. Il collaudo e' effettuato in forma individuale o collegiale, da personale della segreteria in possesso della competenza tecnica necessaria, nominato dal Direttore della segreteria. Qualora ne sia ravvisata la necessita', il collaudo e' affidato dal Consiglio ad esperti designati dall'ufficio tecnico erariale o da altra amministrazione dello Stato. 3. Il collaudo non potra', comunque, essere effettuato da chi abbia progettato, diretto o sorvegliato i lavori, ovvero abbia partecipato all'aggiudicazione dei lavori o forniture. 4. Per i lavori e le forniture di importo inferiore a lire 100 milioni l'atto di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dai soggetti di cui al comma 2. 5. Per i servizi e le forniture di importo inferiore a lire 10 milioni, qualora non sia possibile o conveniente procedere al collaudo, il funzionario cui viene effettuata la consegna dovra' verificare la regolarita' e la corrispondenza dei beni e servizi acquistati con quelli ordinati, redigendo apposita attestazione. 6. Il Consiglio stabilisce il compenso spettante agli esperti di cui ai commi precedenti, se dovuto.