Art. 36.
                   Collegio dei revisori dei conti
  1. E' istituito il collegio dei  revisori dei conti, composto da un
consigliere della Corte  dei conti, in servizio o  in quiescenza, che
lo  presiede, e  da due  componenti scelti  uno tra  magistrati della
Corte dei  conti e  uno tra  i dirigenti del  Ministero del  tesoro -
Ragioneria generale  dello Stato.  Il presidente  e i  componenti del
collegio sono  nominati dal  Consiglio, su  proposta del  comitato di
presidenza  e previo  parere  dell'Ufficio bilancio.  Essi durano  in
carica quattro anni e non possono essere confermati.
  2.  Il  Consiglio  determina  il  compenso  del  presidente  e  dei
componenti del collegio dei revisori dei conti.