Art. 36. Collegio dei revisori dei conti 1. E' istituito il collegio dei revisori dei conti, composto da un consigliere della Corte dei conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede, e da due componenti scelti uno tra magistrati della Corte dei conti e uno tra i dirigenti del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato. Il presidente e i componenti del collegio sono nominati dal Consiglio, su proposta del comitato di presidenza e previo parere dell'Ufficio bilancio. Essi durano in carica quattro anni e non possono essere confermati. 2. Il Consiglio determina il compenso del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti.