Art. 7.
                        Variazioni di bilancio
  1. Entro il  mese di giugno di ciascun anno  il Consiglio delibera,
secondo l'andamento  della gestione,  l'assestamento del  bilancio su
proposta  del comitato  di  presidenza e  previo parere  dell'Ufficio
bilancio.
  2. Le  altre variazioni di bilancio  e i prelevamenti dal  fondo di
riserva  per  le  spese  impreviste sono  assunte  con  deliberazione
adottate dallo stesso  organo e con le stesse  modalita' previste per
l'approvazione del bilancio.
  3. Le  deliberazioni di  cui ai commi  precedenti sono  allegate al
rendiconto finanziario dell'esercizio al quale si riferiscono.
  4.  Nessuna  variazione di  bilancio  e'  ammessa dopo  il  termine
dell'esercizio finanziario.