Art. 8. Servizio di tesoreria 1. Al servizio di tesoreria provvede in autonomia il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria con l'ausilio di un istituto di credito al quale viene affidato il servizio di cassa e presso il quale possono essere accesi uno o piu' conti correnti. 2. Il presidente, subito dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, chiede al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il pagamento delle somme costituenti la dotazione finanziaria annuale. Le rate trimestrali corrispondenti sono versate su conto corrente intestato al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria presso l'istituto di credito incaricato dal servizio di cassa. 3. Sullo stesso o su altro conto corrente saranno effettuati i versamenti derivanti da entrate eventuali. 4. Su apposito conto corrente avverranno i versamenti dovuti dagli interessati per il rilascio di copie di atti e documenti del Consiglio. Il corrispettivo viene determinato annualmente dal comitato di presidenza, tenuto conto del costo del servizio. Restano ferme le disposizioni in materie di bollo quando la copia viene rilasciata in forma autentica. 5. Gli interessi eventualmente maturati sui predetti conti sono versati annualmente in conto entrate eventuali del Tesoro.