Art. 8.
                        Servizio di tesoreria
  1. Al servizio  di tesoreria provvede in autonomia  il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria con l'ausilio di un istituto di
credito al  quale viene  affidato il  servizio di  cassa e  presso il
quale possono essere accesi uno o piu' conti correnti.
  2. Il  presidente, subito dopo  l'entrata in vigore della  legge di
approvazione del bilancio dello Stato, chiede al Ministro del tesoro,
del  bilancio e  della  programmazione economica  il pagamento  delle
somme  costituenti   la  dotazione   finanziaria  annuale.   Le  rate
trimestrali corrispondenti  sono versate su conto  corrente intestato
al  Consiglio   di  presidenza  della  giustizia   tributaria  presso
l'istituto di credito incaricato dal servizio di cassa.
  3.  Sullo stesso  o su  altro conto  corrente saranno  effettuati i
versamenti derivanti da entrate eventuali.
  4. Su apposito conto corrente  avverranno i versamenti dovuti dagli
interessati  per  il  rilascio  di  copie di  atti  e  documenti  del
Consiglio.  Il   corrispettivo  viene  determinato   annualmente  dal
comitato di presidenza, tenuto conto  del costo del servizio. Restano
ferme  le disposizioni  in materie  di  bollo quando  la copia  viene
rilasciata in forma autentica.
  5.  Gli interessi  eventualmente maturati  sui predetti  conti sono
versati annualmente in conto entrate eventuali del Tesoro.