Art. 9. Servizio di cassa 1. Il servizio di cassa e' affidato previo esperimento di gara e viene disimpegnato sulla base di apposita convenzione che dovra' disciplinare i seguenti aspetti: a) inizio e durata della convenzione; b) modalita' delle riscossioni e dei pagamenti; c) condizioni per le operazioni di conto corrente; d) procedure di trasmissione dei titoli di entrata e di spesa; e) amministrazione dei titoli e valori in deposito di proprieta' del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; f) regolazione degli oneri di gestione e servizi ausiliari.