Art. 9.
                          Servizio di cassa
  1. Il  servizio di cassa e'  affidato previo esperimento di  gara e
viene  disimpegnato sulla  base  di apposita  convenzione che  dovra'
disciplinare i seguenti aspetti:
  a) inizio e durata della convenzione;
  b) modalita' delle riscossioni e dei pagamenti;
  c) condizioni per le operazioni di conto corrente;
  d) procedure di trasmissione dei titoli di entrata e di spesa;
  e) amministrazione  dei titoli e  valori in deposito  di proprieta'
del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
  f) regolazione degli oneri di gestione e servizi ausiliari.