Art. 2.
               Procedura e termini per l'autorizzazione
  1. La  COVIP, entro novanta  giorni dal ricevimento  dell'istanza e
della prescritta documentazione, approva  la modifica del regolamento
del fondo  pensione aperto ai sensi  dell'art. 17, comma 2  lett. b),
del decreto legislativo n. 124 del 1993 ovvero nega l'approvazione.
  2.  Qualora   la  documentazione  prodotta  risulti   incompleta  o
insufficiente,  la COVIP  procede a  richiedere i  necessari elementi
integrativi.  In tale  ipotesi, il  termine e'  interrotto e  decorre
nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
  3. Il termine e' invece sospeso  qualora la COVIP formuli rilievi o
chieda  ulteriori  informazioni   in  relazione  alla  documentazione
prodotta.
  4. La COVIP procedera', laddove  lo ritenga necessario in relazione
alla modifica  regolamentare deliberata, ad acquisire  le indicazioni
delle  rispettive  Autorita'  di  vigilanza sui  soggetti  che  hanno
istituito i fondi aperti.
  5.   Entro  sessanta   giorni  dall'approvazione   delle  modifiche
regolamentari,  i  soggetti  che  hanno  istituito  il  fondo  devono
comunicare alla  COVIP la data dalla  quale decorrera' l'applicazione
delle modifiche  regolamentari e  trasmettere alla COVIP  medesima il
nuovo testo  del regolamento, su  supporto cartaceo, firmato  su ogni
pagina dal legale rappresentante, e su supporto magnetico, secondo le
specifiche tecniche che  saranno indicate dalla COVIP.  Entro il piu'
breve tempo possibile  dovranno inoltre essere trasmesse  due copie a
stampa  del regolamento  medesimo  ovvero del  foglio provvisorio  di
aggiornamento.