Art. 2. Procedura e termini per l'autorizzazione 1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e della prescritta documentazione, approva la modifica del regolamento del fondo pensione aperto ai sensi dell'art. 17, comma 2 lett. b), del decreto legislativo n. 124 del 1993 ovvero nega l'approvazione. 2. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la COVIP procede a richiedere i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi, il termine e' interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 3. Il termine e' invece sospeso qualora la COVIP formuli rilievi o chieda ulteriori informazioni in relazione alla documentazione prodotta. 4. La COVIP procedera', laddove lo ritenga necessario in relazione alla modifica regolamentare deliberata, ad acquisire le indicazioni delle rispettive Autorita' di vigilanza sui soggetti che hanno istituito i fondi aperti. 5. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche regolamentari, i soggetti che hanno istituito il fondo devono comunicare alla COVIP la data dalla quale decorrera' l'applicazione delle modifiche regolamentari e trasmettere alla COVIP medesima il nuovo testo del regolamento, su supporto cartaceo, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante, e su supporto magnetico, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate dalla COVIP. Entro il piu' breve tempo possibile dovranno inoltre essere trasmesse due copie a stampa del regolamento medesimo ovvero del foglio provvisorio di aggiornamento.