Art. 4.
                         Proroga dei termini
  1. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano
di  rispettare i  termini stabiliti  al precedente  art. 2,  la COVIP
rappresentera' al  soggetto istante  tale situazione,  motivandola, e
indichera' il  nuovo termine entro  il quale verra'  adottato l'atto,
termine  che  non potra',  comunque,  essere  superiore ad  ulteriori
centottanta giorni.