Art. 4. Proroga dei termini 1. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano di rispettare i termini stabiliti al precedente art. 2, la COVIP rappresentera' al soggetto istante tale situazione, motivandola, e indichera' il nuovo termine entro il quale verra' adottato l'atto, termine che non potra', comunque, essere superiore ad ulteriori centottanta giorni.