Art. 5. Disposizioni transitorie 1. In relazione alle istanze di approvazione delle modifiche regolamentari deliberate dagli organi competenti e gia' presentate alla COVIP alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la COVIP provvedera' direttamente a richiedere le eventuali necessarie integrazioni documentali sulla base della procedura prevista nel presente regolamento. Con riferimento a tali istanze, il termine di cui al precedente art. 2, comma 1, e' fissato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.