Art. 5.
                       Disposizioni transitorie
  1.  In  relazione  alle  istanze di  approvazione  delle  modifiche
regolamentari deliberate  dagli organi  competenti e  gia' presentate
alla COVIP alla  data di entrata in vigore  del presente regolamento,
la  COVIP   provvedera'  direttamente   a  richiedere   le  eventuali
necessarie  integrazioni  documentali   sulla  base  della  procedura
prevista nel presente regolamento. Con riferimento a tali istanze, il
termine di cui al precedente art.  2, comma 1, e' fissato in sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.