(all. 1 - art. 1)
                Proposta di disciplinare di produzione
       dei vini a denominazione di origine controllata "Orcia"
                               Art. 1.
                         Denominazione e vini
  La  denominazione di  origine controllata  "Orcia" e'  riservata ai
vini che  rispondono alle  condizioni e  ai requisiti  prescritti dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso,
novello, bianco e vinsanto.
                               Art. 2.
                          Base ampelografica
  I vini di cui all'art. 1  devono essere ottenuti dalle uve prodotte
dai vigneti  aventi, nell'ambito aziendale, la  seguente composizione
ampelografica:
 "Orcia" rosso e "Orcia" novello:
  Sangiovese:   minimo   60%,   possono   concorrere,   da   soli   o
congiuntamente, alla produzione di detto  vino, le uve provenienti da
altri vitigni,  non aromatiche,  raccomandati e/o autorizzati  per la
provincia di Siena fino ad un massimo del 40%, purche' la percentuale
dei vitigni a bacca bianca non superi il 10%.
  "Orcia" bianco:
  Trebbiano  toscano:  minimo  50%,  possono concorrere,  da  soli  o
congiuntamente, alla produzione  di detto vino le  uve provenienti da
altri   vitigni,  a   bacca  di   colore  analogo,   non  aromatiche,
raccomandati e/o  autorizzati per la  provincia di Siena, fino  ad un
massimo del 50%.
 "Orcia" Vinsanto:
  Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga: da soli o congiuntamente
minimo  50%,  possono  concorrere,  da soli  o  congiuntamente,  alla
produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca
bianca, raccomandati e/o autorizzati per  la provincia di Siena, fino
ad un massimo del 50%.
                               Art. 3.
                     Zona di produzione delle uve
  La zona  di produzione delle  uve atte  alla produzione dei  vini a
denominazione di  origine controllata "Orcia" ricade  nella provincia
di Siena  e comprende i terreni  vocati alla qualita', dei  comuni di
Castiglione  d'Orcia, Pienza,  Radicofani,  S.  Giovanni d'Asso,  San
Quirico d'Orcia, Buonconvento, Trequanda;  e parte del territorio dei
Comuni di Abbadia S. Salvatore, Chianciano, Montalcino, Sarteano, San
Casciano Bagni e Torrita di Siena.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
  A partire dal punto di incontro  tra il "Torrente Ente" ed il fiume
"Orcia"  che delimitano  rispettivamente il  confine tra  Castiglione
d'Orcia, con Castel  del Piano (Grosseto), e  Montalcino, prosegue la
delimitazione in senso orario  costeggiando sulla sinistra idrologica
il  fiume "Orcia"  sempre  quale confine  tra  Castiglione d'Orcia  e
Montalcino, fino alla confluenza del  torrente "Asso"; si prosegue il
confine naturale di questo fiume fino ad incontrare l'incrocio con la
s.s.  n. 2  Cassia in  prossimita' della  frazione di  Torrenieri; si
continua poi  verso sinistra  seguendo la s.s.  n. 2  Cassia (vecchio
tracciato) fino  ad oltrepassare il podere  Galluzzino incontrando il
confine amministrativo di San Giovanni d'Asso a quota "154".
  A questo  punto si  segue il  fosso "Serlate"  quale confine  tra i
comuni    di   Montalcino    e   S.    Giovanni   d'Asso    prima   e
Montalcino-Buonconvento  poi,  fino  alla sua  immissione  nel  fiume
"Ombrone";  segue  detto  fiume  fino all'incontro  con  il  torrente
"Rigagliano", quindi prosegue la delimitazione costituita dai confini
amministrativi  Buonconvento-Murlo seguendo  il suddetto  torrente ad
incontrare la  strada provinciale  Buonconvento-Vescovado di  Murlo a
quota  "209" in  prossimita'  del podere  Giulianello. Detto  confine
prosegue ancora lungo il confine comunale di Buonconvento-Murlo, fino
ad  incontrare il  torrente "Stile",  si percorre  questo, per  breve
tratto  verso  nord  ad   incontrare  il  confine  amministrativo  di
Monteroni d'Arbia. Da  questo punto la delimitazione  segue i confini
amministrativi tra Buonconvento e  Monteroni d'Arbia fino al torrente
"Sorra",  quindi il  confine  prosegue lungo  il  torrente "Arbia"  a
raggiungere il  limite nord  del territorio comunale  di Buonconvento
dove incontra  il confine territoriale  del comune di  Asciano. Detto
confine prosegue lungo il fiume "Ombrone" e lo segue fino alla strada
statale di Monte Oliveto M. n. 451 per scendere poi verso il torrente
"Vespero" del  quale segue il corso  fino al fosso di  "Belvedere" ad
incontrare  il  confine  amministrativo  di  S.  Giovanni  d'Asso  in
prossimita' del podere  S. Carlo. A questo punto il  confine segue la
delimitazione amministrativa tra S. Giovanni d'Asso e Asciano fino ad
oltrepassare il  torrente "Asso" a  quota "271";  da qui si  segue il
confine  Trequanda-Asciano  costituito  dal torrente  "Asso"  fino  a
raggiungere la stazione ferroviaria di Trequanda.
  Si prosegue verso  est lungo il torrente "Asso"  fino ad incontrare
il  punto  di  incontro  dei  territori  amministrativi  di  Asciano,
Rapolano e Sinalunga in prossimita' della localita' Fonte del Fondone
a quota "455".
  Seguendo il confine amministrativo tra Trequanda e Sinalunga, lungo
la  strada  di Collalto  e  poi  il borro  di  Meleta,  si giunge  in
prossimita' della  localita' Le  Macchiaie a  quota "359";  da questo
punto, continuando  lungo suddetto  confine, si  tocca quota  "299" e
successivamente quota  "356" in  prossimita' della localita'  Il Sodo
per  giungere  al   fosso  Segavene  dove  si   incontra  il  confine
amministrativo del comune di Torrita.
  Si segue il Fosso Segavene  fino ad incontrare la linea ferroviaria
Chiusi-Siena a  quota "271"  proseguendo sulla destra  della suddetta
linea ferroviaria  fino a quota  "267", da  questo punto si  segue la
strada  Torrita-Sinalunga fino  a  raggiungere il  centro abitato  di
Torrita, si segue la strada Torrita-Bettolle per un breve tratto fino
ad  incontrare la  strada che  porta  ad Abbadia  di Montepulciano  e
successivamente  il   confine  amministrativo  di   Montepulciano  in
localita' Saragiolino a quota "284",  quindi, seguendo il confine tra
Torrita e Montepulciano, si raggiunge il fosso dei Grilloni.
  Si  prosegue  sempre  lungo  il  confine  Torrita-Montepulciano  ad
incontrare il  territorio amministrativo di  Pienza a quota  "502" in
localita' La Torre.
  A questo punto si oltrepassa la strada provinciale n. 146, si segue
la     delimitazione     amministrativa    Pienza-Montepulciano     e
successivamente Pienza-Chianciano fino ad  incontrare la localita' La
Foce.
  Il   confine   percorre   il    limite   spartiacque   del   bacino
"Orcia-Astrone"     indicato     dalla     strada     vicinale     La
Foce-Palazzone-Poderuccio fino  ad arrivare  al fosso dei  "Prati" ad
incontrare il confine amministrativo di  Sarteano; si scende il fosso
dei "Prati" quale confine amministrativo tra i comuni di Chianciano e
Sarteano ad incontrare la  strada La Foce-Castiglioncello sul Trinoro
e prosegue la  suddetta strada fino al bivio in  prossimita' di fosso
al "Tazza".
  La delimitazione continua lungo  la strada provinciale Sarteano-San
Piero in Campo fino a raggiungere il podere Casananni; prosegue sulla
sinistra per la strada campestre toccando i poderi Sanbuco e le quote
"650-652-689-710" fino al podere Aiola, a quota "667" e ad incontrare
la  s.s. n.  478 Sarteano-Radicofani  a quota  "647". Si  percorre la
strada suddetta  in direzione Radicofani oltrepassando  il bivio, per
Spineta, si  giunge a quota "658"  in localita' San Giuliano.  Qui si
lascia la  s.s. 478 e si  percorre la strada comunale  della Montagna
per  Fontevetriana. Si  passa  quest'ultima localita',  il bivio  per
localita' Fastelli e Casa Forterenza, proseguendo al bivio che giunge
a Casa Bebi e da li' fino  al confine amministrativo con il Comune di
Cetona. Si percorre detto confine fino  ad incontrare la s.s. 321 del
Polacco,  proveniente dalla  localita'  Piazze, fino  ad arrivare  al
centro abitato di San Casciano Bagni. Oltrepassato San Casciano Bagni
si segue la strada proviciale n.  41, di Trevinano per raggiungere il
confine comunale  di San Casciano  Bagni ed anche della  provincia di
Siena.
  A questo  punto si segue detto  confine delimitato dal lago  di San
Casciano   Bagni  e   successivamente  dal   torrente  Elvella   fino
all'incontro con il fiume Paglia.  Si sale verso nord sempre seguendo
il  fiume Paglia  fino  ad incontrare  il  confine amministrativo  di
Abbadia  s.s.;  si prosegue  il  confine  amministrativo Abbadia  San
Salvatore-Piancastagnaio seguendo il  corso del torrente "Minestrone"
fino a quota "650", in localita' Carboncella.
  Quindi, seguendo  la linea di  livello di quota "650",  si prosegue
all'interno    del    territorio    di    Abbadia    s.s.    toccando
approssimativamente le seguenti localita': Cerreto, Rovignano, strada
provinciale  dei  Combattenti,  fosso  del Vivo,  Pagliola  (dove  si
attraversa il torrente omonimo), Le  Piagge, Le Cascinelle, fosso del
Vascio, strada  provinciale delle  Conie, torrente "Formone",  fino a
raggiungere  il confine  con il  comune di  Castiglione d'Orcia,  sul
fosso del Termine.
  Da  questo   punto  si   segue  la  delimitazione   del  territorio
amministrativo del  comune di Castiglion d'Orcia,  e, costeggiando il
confine di quest'ultimo, viene raggiunto  il fosso Piscione prima, il
fosso Braconi  poi, e proseguendo  ancora il fosso Ansitonia  fino ad
incontrare nuovamente il torrente "Ente", punto di partenza.
                               Art. 4.
                       Norme per la viticoltura
   4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.
  Le  condizioni  ambientali  e  colturali nelle  quali  insistono  i
vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Orcia" nelle diverse tipologie di cui all'art. 2, devono
essere  quelle normali  della zona  e atte  a conferire  alle uve  le
specifiche caratteristiche di qualita'.
  I  vigneti  devono  trovarsi  su terreni  ritenuti  idonei  per  la
produzione della denominazione di origine di cui si tratta.
  Sono da escludere  i terreni di fondovalle  eccessivamente umidi, i
terreni eccessivamente argillosi od insufficientemente soleggiati.
  Sono   pertanto  da   considerare  idonei   i  vigneti   situati  a
un'altitudine non superiore a m 700.
   4.2. Densita' di impianto.
  Per i nuovi  impianti ed i reimpianti, relativi a  tutte le diverse
tipologie di vino,  la densita' dei ceppi per ettaro  non puo' essere
inferiore a n. 3500 in coltura specializzata.
   4.3. Forme di allevamento.
  I  sesti di  impianto e  le  forme di  allevamento consentiti  sono
quelli normalmente usati nella zona.
  La  regione puo'  consentire diverse  forme di  allevamento qualora
siano tali  da migliorare la  gestione dei vigneti  senza determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   E' consentita l'irrigazione di soccorso.
   4.4. Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.
  La  produzione massima  di uva  ad  ettaro e  la gradazione  minima
naturale sono le seguenti:
  Tipologia                Produzione uva      Titolo alcolometrico
                            tonn/ettaro      volumico naturale minimo
      -                          -                       -
"Orcia" rosso                  max 8                  11,50% vol.
"Orcia" novello                max 8                  10,50% vol.
"Orcia" bianco                 max 8                  10,50% vol.
"Orcia" vinsanto               max 8                  10,50% vol.
  A tali limiti, anche in  annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
  Per i vigneti in coltura promiscua  la produzione massima di uva ad
ettaro   deve  essere   rapportata  alla   superficie  effettivamente
impegnata dalla vite.
                               Art. 5.
                      Norme per la vinificazione
   5.1. Zona di vinificazione.
  Le  operazioni  di  vinificazione   e  conservazione  ivi  compresi
l'invecchiamento  obbligatorio  e  l'appassimento  delle  uve  devono
essere effettuate  nei territori  amministrativi dei  comuni compresi
anche solo in parte nella zona di produzione delimitata al precedente
art. 3.
  In deroga  e' consentito che  le operazioni di  vinificazione siano
effettuate in  cantine situate fuori  dalla zona di  produzione delle
uve, ma a non piu' di 6  km in linea d'aria del confine della stessa,
purche' nella provincia  di Siena, se producevano vini  con uve della
zona di produzione di cui all'art. 3 prima dell'entrata in vigore del
presente disciplinare di produzione.
  Le deroghe  come sopra previste  sono concesse dal  Ministero delle
politiche agricole e  forestali - Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  -   sentita  la  regione  Toscana  e
comunicate  all'ispettorato  repressioni  frodi   e  alla  camera  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena.
   5.2. Imbottigliamento.
  Le  operazioni  di imbottigliamento  dei  vini  a denominazione  di
origine controllata "Orcia" devono  essere effettuate all'interno del
territorio amministrativo della provincia di Siena.
   5.3. Resa uva/vino e vino/ettaro
  La   resa   massima   dell'uva  in   vino,   compreso   l'eventuale
arricchimento  e la  produzione massima  di vino  per ettaro  sono le
seguenti:
  Tipologia                Resa uva/vino     Produzione max vino/Ha
      -                          -                      -
"Orcia" rosso                 max 70%                  56Hl
"Orcia" novello               max 70%                  56Hl
"Orcia" bianco                max 70%                  56Hl
"Orcia" vinsanto              max 35%          28Hl (3 anno invecch.)
  Qualora la  resa uva/vino superi i  limiti di cui sopra,  ma non il
75%, per  i vini  Orcia" rosso,  novello e  bianco ed  il 38%  per la
tipologia vinsanto anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto
del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione
di origine. Oltre  detti limiti decade il  diritto alla denominazione
di origine controllata per tutta la partita.
   5.4. Metodo di vinificazione della tipologia "vinsanto"
  La resa massima  dell'uva in vino finito "Orcia"  vinsanto non deve
essere superiore al  35% dell'uva fresca al 3  anno di invecchiamento
del vino.
  Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
  l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta
ad  appassimento naturale,  puo'  essere ammostata  non  prima del  1
dicembre  dell'anno di  raccolta e  non oltre  il 31  marzo dell'anno
successivo;
  l'appassimento  delle  uve  deve  avvenire  in  locali  idonei  per
raggiungere un contenuto zuccherino non  inferiore al 26%; e' ammessa
una parziale disidratazione delle uve con aria ventilata;
  la vinificazione  e l'invecchiamento devono avvenire  in recipienti
di legno (caratelli) di capacita'  non superiore ad ettolitri 3; dopo
il periodo  di invecchiamento  obbligatorio puo' essere  contenuto in
altri recipienti.
   5.5. Immissione al consumo.
  I  vini a  denominazione  di origine  controllata  "Orcia" rosso  e
"Orcia" bianco  potranno essere  immessi al consumo  a partire  dal 1
marzo dell'anno successivo  a quello di produzione delle  uve. Per il
novello si fara' riferimento alle normative in materia.
  L'immissione  al  consumo  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata "Orcia" vinsanto  non puo' avvenire prima  del 1 novembre
del 3  anno successivo a quello  di produzione delle uve;  al termine
del  periodo  di invecchiamento  il  prodotto  deve avere  un  titolo
alcolometrico volumico totale minimo del 16%.
   5.6. Scelta vendemmiale.
  La scelta vendemmiale e' consentita ove ne sussistano le condizioni
di legge.
                               Art. 6.
                      Caratteristiche al consumo
  I   vini   di   cui   all'art.  1   devono   rispondere,   all'atto
dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
 "Orcia" rosso:
  colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
   odore: vinoso, fruttato;
   sapore: sapido, armonico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto secco netto minimo: 20 g/l.
 "Orcia" bianco:
  colore: bianco paglierino talvolta con riflessi verdognoli;
   odore: fine, fruttato;
   sapore: asciutto, armonico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
   acidita' totale minima: 5 g/l;
   estratto secco netto minimo: 16 g/l.
 "Orcia" novello:
   colore: rosso cerasuolo tendente al viola vivace;
   odore: fruttato, fresco;
   sapore: vivace, fresco, armonico;
  titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  11%vol;  acidita'
totale minima: 4,5 g/l;
   estratto secco netto minimo: 18 g/l.
 "Orcia" vinsanto:
  colore:  dal  giallo  paglierino al  dorato,  all'ambrato  intenso;
odore: intenso, etereo, aroma caratteristico;
   sapore: armonico, morbido, pieno;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo:  16% vol di cui almeno
il 13% svolto ed un minimo del 2% da svolgere;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto secco netto minimo: 23 g/l.
  In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il
sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno.
  E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato  nazionale   per  la   tutela  e  la   valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni heografiche tipiche dei
vinimodificare i  limiti dell'acidita'  totale e  dell'estratto secco
netto con proprio decreto.
                               Art. 7.
             Etichettatura, designazione e presentazione
   7.1. Qualificazioni.
  Nella etichettatura,  designazione e presentazione dei  vini di cui
all'art. 1 e' vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente disciplinare,  ivi  compresi  gli
aggettivi "fine",  "scelto", "selezionato",  e similari.  E' tuttavia
consentito  l'uso di  indicazioni  che facciano  riferimento a  nomi,
ragioni sociali,  marchi privati, non aventi  significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
   7.2. Menzioni facoltative.
  Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste  dalle  norme
comunitarie,  oltre  alle  menzioni  tradizionali,  come  quelle  del
colore, del modo di elaborazione ed altre, purche' pertinenti ai vini
di cui all'art. 1.
   7.3. Localita'.
  Il  riferimento alle  indicazioni geografiche  o toponomastiche  di
unita' amministrative o frazioni,  aree, zone, localita', dalle quali
provengono  le uve,  e'  consentito in  conformita'  al disposto  del
decreto ministeriale 22 aprile 1992.
  Le   indicazioni  tendenti   a  specificare   l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore   quali  "viticoltore",   "fattoria",  "tenuta",
"podere", ecc. sono consentite in osservanza alle disposizioni CEE in
materia.
   7.4. Caratteri e posizione in etichetta.
  Le  menzioni facoltative,  esclusi i  marchi ed  i nomi  aziendali,
possono  essere riportate  nell'etichettatura  soltanto in  caratteri
tipografici non  piu' grandi o  evidenti di quelli utilizzati  per la
Denominazione  di origine  del  vino, salve  le  norme generali  piu'
restrittive.
   7.5. Annata.
  Nell'etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve e' obbligatoria.
   7.6. Vigna.
  La menzione  "vigna" seguita  dal relativo toponimo  e' consentita,
alle condizioni  previste dalla legge  soltanto per i  seguenti vini:
"Orcia" bianco, "Orcia" rosso.
                               Art. 8.
                           Confezionamento
   8.1. Volumi nominali.
  I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto
in recipienti di volume nominale fino a 60 litri (damigiane).
  Per il  confezionamento in recipienti  di capacita' fino a  5 litri
dovranno essere  utilizzati contenitori  di vetro della  capacita' di
litri: 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 5,00.
   8.2. Tappatura e recipienti.
  Per la  tappatura dei vini  e' obbligatorio  il tappo di  sughero o
altro materiale ammesso rasobocca se confezionati in recipienti della
capacita' fino  a litri 5. Fanno  eccezione i recipienti in  vetro da
litri 5  (dame) e quelli  di capacita' superiore che  potranno essere
sigillati  utilizzando i  piu'  consueti materiali  in  uso per  tali
contenitori.