Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Orcia" Art. 1. Denominazione e vini La denominazione di origine controllata "Orcia" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso, novello, bianco e vinsanto. Art. 2. Base ampelografica I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "Orcia" rosso e "Orcia" novello: Sangiovese: minimo 60%, possono concorrere, da soli o congiuntamente, alla produzione di detto vino, le uve provenienti da altri vitigni, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena fino ad un massimo del 40%, purche' la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 10%. "Orcia" bianco: Trebbiano toscano: minimo 50%, possono concorrere, da soli o congiuntamente, alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, fino ad un massimo del 50%. "Orcia" Vinsanto: Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga: da soli o congiuntamente minimo 50%, possono concorrere, da soli o congiuntamente, alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, fino ad un massimo del 50%. Art. 3. Zona di produzione delle uve La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Orcia" ricade nella provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualita', dei comuni di Castiglione d'Orcia, Pienza, Radicofani, S. Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Buonconvento, Trequanda; e parte del territorio dei Comuni di Abbadia S. Salvatore, Chianciano, Montalcino, Sarteano, San Casciano Bagni e Torrita di Siena. Tale zona e' cosi' delimitata: A partire dal punto di incontro tra il "Torrente Ente" ed il fiume "Orcia" che delimitano rispettivamente il confine tra Castiglione d'Orcia, con Castel del Piano (Grosseto), e Montalcino, prosegue la delimitazione in senso orario costeggiando sulla sinistra idrologica il fiume "Orcia" sempre quale confine tra Castiglione d'Orcia e Montalcino, fino alla confluenza del torrente "Asso"; si prosegue il confine naturale di questo fiume fino ad incontrare l'incrocio con la s.s. n. 2 Cassia in prossimita' della frazione di Torrenieri; si continua poi verso sinistra seguendo la s.s. n. 2 Cassia (vecchio tracciato) fino ad oltrepassare il podere Galluzzino incontrando il confine amministrativo di San Giovanni d'Asso a quota "154". A questo punto si segue il fosso "Serlate" quale confine tra i comuni di Montalcino e S. Giovanni d'Asso prima e Montalcino-Buonconvento poi, fino alla sua immissione nel fiume "Ombrone"; segue detto fiume fino all'incontro con il torrente "Rigagliano", quindi prosegue la delimitazione costituita dai confini amministrativi Buonconvento-Murlo seguendo il suddetto torrente ad incontrare la strada provinciale Buonconvento-Vescovado di Murlo a quota "209" in prossimita' del podere Giulianello. Detto confine prosegue ancora lungo il confine comunale di Buonconvento-Murlo, fino ad incontrare il torrente "Stile", si percorre questo, per breve tratto verso nord ad incontrare il confine amministrativo di Monteroni d'Arbia. Da questo punto la delimitazione segue i confini amministrativi tra Buonconvento e Monteroni d'Arbia fino al torrente "Sorra", quindi il confine prosegue lungo il torrente "Arbia" a raggiungere il limite nord del territorio comunale di Buonconvento dove incontra il confine territoriale del comune di Asciano. Detto confine prosegue lungo il fiume "Ombrone" e lo segue fino alla strada statale di Monte Oliveto M. n. 451 per scendere poi verso il torrente "Vespero" del quale segue il corso fino al fosso di "Belvedere" ad incontrare il confine amministrativo di S. Giovanni d'Asso in prossimita' del podere S. Carlo. A questo punto il confine segue la delimitazione amministrativa tra S. Giovanni d'Asso e Asciano fino ad oltrepassare il torrente "Asso" a quota "271"; da qui si segue il confine Trequanda-Asciano costituito dal torrente "Asso" fino a raggiungere la stazione ferroviaria di Trequanda. Si prosegue verso est lungo il torrente "Asso" fino ad incontrare il punto di incontro dei territori amministrativi di Asciano, Rapolano e Sinalunga in prossimita' della localita' Fonte del Fondone a quota "455". Seguendo il confine amministrativo tra Trequanda e Sinalunga, lungo la strada di Collalto e poi il borro di Meleta, si giunge in prossimita' della localita' Le Macchiaie a quota "359"; da questo punto, continuando lungo suddetto confine, si tocca quota "299" e successivamente quota "356" in prossimita' della localita' Il Sodo per giungere al fosso Segavene dove si incontra il confine amministrativo del comune di Torrita. Si segue il Fosso Segavene fino ad incontrare la linea ferroviaria Chiusi-Siena a quota "271" proseguendo sulla destra della suddetta linea ferroviaria fino a quota "267", da questo punto si segue la strada Torrita-Sinalunga fino a raggiungere il centro abitato di Torrita, si segue la strada Torrita-Bettolle per un breve tratto fino ad incontrare la strada che porta ad Abbadia di Montepulciano e successivamente il confine amministrativo di Montepulciano in localita' Saragiolino a quota "284", quindi, seguendo il confine tra Torrita e Montepulciano, si raggiunge il fosso dei Grilloni. Si prosegue sempre lungo il confine Torrita-Montepulciano ad incontrare il territorio amministrativo di Pienza a quota "502" in localita' La Torre. A questo punto si oltrepassa la strada provinciale n. 146, si segue la delimitazione amministrativa Pienza-Montepulciano e successivamente Pienza-Chianciano fino ad incontrare la localita' La Foce. Il confine percorre il limite spartiacque del bacino "Orcia-Astrone" indicato dalla strada vicinale La Foce-Palazzone-Poderuccio fino ad arrivare al fosso dei "Prati" ad incontrare il confine amministrativo di Sarteano; si scende il fosso dei "Prati" quale confine amministrativo tra i comuni di Chianciano e Sarteano ad incontrare la strada La Foce-Castiglioncello sul Trinoro e prosegue la suddetta strada fino al bivio in prossimita' di fosso al "Tazza". La delimitazione continua lungo la strada provinciale Sarteano-San Piero in Campo fino a raggiungere il podere Casananni; prosegue sulla sinistra per la strada campestre toccando i poderi Sanbuco e le quote "650-652-689-710" fino al podere Aiola, a quota "667" e ad incontrare la s.s. n. 478 Sarteano-Radicofani a quota "647". Si percorre la strada suddetta in direzione Radicofani oltrepassando il bivio, per Spineta, si giunge a quota "658" in localita' San Giuliano. Qui si lascia la s.s. 478 e si percorre la strada comunale della Montagna per Fontevetriana. Si passa quest'ultima localita', il bivio per localita' Fastelli e Casa Forterenza, proseguendo al bivio che giunge a Casa Bebi e da li' fino al confine amministrativo con il Comune di Cetona. Si percorre detto confine fino ad incontrare la s.s. 321 del Polacco, proveniente dalla localita' Piazze, fino ad arrivare al centro abitato di San Casciano Bagni. Oltrepassato San Casciano Bagni si segue la strada proviciale n. 41, di Trevinano per raggiungere il confine comunale di San Casciano Bagni ed anche della provincia di Siena. A questo punto si segue detto confine delimitato dal lago di San Casciano Bagni e successivamente dal torrente Elvella fino all'incontro con il fiume Paglia. Si sale verso nord sempre seguendo il fiume Paglia fino ad incontrare il confine amministrativo di Abbadia s.s.; si prosegue il confine amministrativo Abbadia San Salvatore-Piancastagnaio seguendo il corso del torrente "Minestrone" fino a quota "650", in localita' Carboncella. Quindi, seguendo la linea di livello di quota "650", si prosegue all'interno del territorio di Abbadia s.s. toccando approssimativamente le seguenti localita': Cerreto, Rovignano, strada provinciale dei Combattenti, fosso del Vivo, Pagliola (dove si attraversa il torrente omonimo), Le Piagge, Le Cascinelle, fosso del Vascio, strada provinciale delle Conie, torrente "Formone", fino a raggiungere il confine con il comune di Castiglione d'Orcia, sul fosso del Termine. Da questo punto si segue la delimitazione del territorio amministrativo del comune di Castiglion d'Orcia, e, costeggiando il confine di quest'ultimo, viene raggiunto il fosso Piscione prima, il fosso Braconi poi, e proseguendo ancora il fosso Ansitonia fino ad incontrare nuovamente il torrente "Ente", punto di partenza. Art. 4. Norme per la viticoltura 4.1. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali e colturali nelle quali insistono i vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Orcia" nelle diverse tipologie di cui all'art. 2, devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da escludere i terreni di fondovalle eccessivamente umidi, i terreni eccessivamente argillosi od insufficientemente soleggiati. Sono pertanto da considerare idonei i vigneti situati a un'altitudine non superiore a m 700. 4.2. Densita' di impianto. Per i nuovi impianti ed i reimpianti, relativi a tutte le diverse tipologie di vino, la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a n. 3500 in coltura specializzata. 4.3. Forme di allevamento. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli normalmente usati nella zona. La regione puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.4. Resa ad ettaro e gradazione minima naturale. La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti: Tipologia Produzione uva Titolo alcolometrico tonn/ettaro volumico naturale minimo - - - "Orcia" rosso max 8 11,50% vol. "Orcia" novello max 8 10,50% vol. "Orcia" bianco max 8 10,50% vol. "Orcia" vinsanto max 8 10,50% vol. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite. Art. 5. Norme per la vinificazione 5.1. Zona di vinificazione. Le operazioni di vinificazione e conservazione ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio e l'appassimento delle uve devono essere effettuate nei territori amministrativi dei comuni compresi anche solo in parte nella zona di produzione delimitata al precedente art. 3. In deroga e' consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma a non piu' di 6 km in linea d'aria del confine della stessa, purche' nella provincia di Siena, se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all'art. 3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione. Le deroghe come sopra previste sono concesse dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la regione Toscana e comunicate all'ispettorato repressioni frodi e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena. 5.2. Imbottigliamento. Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata "Orcia" devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della provincia di Siena. 5.3. Resa uva/vino e vino/ettaro La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti: Tipologia Resa uva/vino Produzione max vino/Ha - - - "Orcia" rosso max 70% 56Hl "Orcia" novello max 70% 56Hl "Orcia" bianco max 70% 56Hl "Orcia" vinsanto max 35% 28Hl (3 anno invecch.) Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, per i vini Orcia" rosso, novello e bianco ed il 38% per la tipologia vinsanto anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. 5.4. Metodo di vinificazione della tipologia "vinsanto" La resa massima dell'uva in vino finito "Orcia" vinsanto non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca al 3 anno di invecchiamento del vino. Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale, puo' essere ammostata non prima del 1 dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo; l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei per raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26%; e' ammessa una parziale disidratazione delle uve con aria ventilata; la vinificazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacita' non superiore ad ettolitri 3; dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio puo' essere contenuto in altri recipienti. 5.5. Immissione al consumo. I vini a denominazione di origine controllata "Orcia" rosso e "Orcia" bianco potranno essere immessi al consumo a partire dal 1 marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Per il novello si fara' riferimento alle normative in materia. L'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata "Orcia" vinsanto non puo' avvenire prima del 1 novembre del 3 anno successivo a quello di produzione delle uve; al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%. 5.6. Scelta vendemmiale. La scelta vendemmiale e' consentita ove ne sussistano le condizioni di legge. Art. 6. Caratteristiche al consumo I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: "Orcia" rosso: colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato; odore: vinoso, fruttato; sapore: sapido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l. "Orcia" bianco: colore: bianco paglierino talvolta con riflessi verdognoli; odore: fine, fruttato; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l. "Orcia" novello: colore: rosso cerasuolo tendente al viola vivace; odore: fruttato, fresco; sapore: vivace, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l. "Orcia" vinsanto: colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso; odore: intenso, etereo, aroma caratteristico; sapore: armonico, morbido, pieno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui almeno il 13% svolto ed un minimo del 2% da svolgere; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 23 g/l. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni heografiche tipiche dei vinimodificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto. Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione 7.1. Qualificazioni. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 7.2. Menzioni facoltative. Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, del modo di elaborazione ed altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. 7.3. Localita'. Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve, e' consentito in conformita' al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", ecc. sono consentite in osservanza alle disposizioni CEE in materia. 7.4. Caratteri e posizione in etichetta. Le menzioni facoltative, esclusi i marchi ed i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la Denominazione di origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive. 7.5. Annata. Nell'etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. 7.6. Vigna. La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla legge soltanto per i seguenti vini: "Orcia" bianco, "Orcia" rosso. Art. 8. Confezionamento 8.1. Volumi nominali. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 60 litri (damigiane). Per il confezionamento in recipienti di capacita' fino a 5 litri dovranno essere utilizzati contenitori di vetro della capacita' di litri: 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 5,00. 8.2. Tappatura e recipienti. Per la tappatura dei vini e' obbligatorio il tappo di sughero o altro materiale ammesso rasobocca se confezionati in recipienti della capacita' fino a litri 5. Fanno eccezione i recipienti in vetro da litri 5 (dame) e quelli di capacita' superiore che potranno essere sigillati utilizzando i piu' consueti materiali in uso per tali contenitori.