IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede, tra l'altro, l'elaborazione e l'adozione di schemi previsionali e programmatici al fine di pianificare le attivita' e gli interventi da realizzare in fase transitoria, in attesa dell'approvazione dei piani di bacino e l'art. 25 della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede, tra l'altro, che gli interventi si attuino mediante programmi triennali, desunti dalla pianificazione di bacino, anche eseguita per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, ai sensi dell'art. 17, comma 6 -ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183; Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1990, n. 79, con il quale e' stato appro- vato l'atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione ed adozione degli schemi previsionali e programmatici; Visti il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1992, n. 8, e il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1996, n. 7, con i quali sono stati approvati gli atti di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attivita' conoscitive dello Stato, delle autorita' di bacino e delle regioni e concernenti i criteri per la pianificazione di bacino; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1991, n. 96, ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304, con i quali sono state approvate le ripartizioni dei fondi disponibili nel periodo 1989-1993 da destinare all'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e all'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289, con il quale e' stata approvata la ripartizione nel trienno 1997-1999 delle risorse stanziate dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997), tabella C, per le finalita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo, in ragione di lire 420 miliardi per l'anno 1997, lire 310 miliardi per l'anno 1998 e lire 310 miliardi per l'anno 1999; Visto l'art. 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998), tabella C, che prevede lo stanziamento, per le finalita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, di complessivi 1.410 miliardi, ripartiti in ragione di 410 miliardi per l'anno 1998 e 500 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), tabella C, che prevede lo stanziamento, per le finalita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, di complessivi 2.100 miliardi, ripartiti in ragione di lire 700 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001; Considerato che le risorse di cui alle leggi 27 dicembre 1997, n. 450, e 23 dicembre 1998, n. 449, recano una integrazione di fondi rispetto alla legge finanziaria 1997, ripartiti con il sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, di lire 100 miliardi per l'anno 1998 e lire 390 miliardi per l'anno 1999, nonche' ulteriori risorse pari a lire 700 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, per un totale di lire 1.890 miliardi; Ritenuto, pertanto, che le predette somme debbano essere destinate al finanziamento dei piani stralcio di cui all'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, gia' approvati, e degli schemi previsionali e programmatici di cui allart. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nel loro aggiornamento, quali atti di proposizione programmatica relativi al regime transitorio della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo, nelle more dell'approvazione dei piani d bacino, nonche' per la formazione di un primo programma sperimentale di interventi di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 25 della legge 18 maggio 1989, n. 183, in attesa di una piu' aggiornata disciplina della programmazione dei finanziamenti, in attuazione dell'art. 86, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto l'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; Ritenuto che i criteri della superficie e della popolazione, sinora adottati per il riparto degli stanziamenti, non tengono conto delle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e antropiche dei bacini interessati da valutare ai fini della definizione e prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico, e che appare inoltre necessario assicurare un rilievo specifico, rispetto a quello finora attribuito nell'impiego delle risorse da parte dei soggetti attuatori, alle problematiche connesse alla protezione delle coste dall'erosione, nonche' promuovere lo sviluppo di azioni coordinate per la sistemazione definitiva di bacini o sottobacini e per la risoluzione di situazioni urbane caratterizzate dalla necessita' di recupero del rapporto con gli ambienti fluviali e dare avvio alle misure per la difesa del suolo di carattere innovativo; Considerato che non e' tuttora possibile approntare nuovi criteri di riparto degli stanziamenti riferibili, in termini appropriati e attendibili, alle condizioni del territorio e al rischio idrogeologico; Ritenuto di dover impegnare la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a predisporre entro il 31 dicembre 1999 una proposta di criteri di ripartizione dei fondi che tenga conto delle predette caratteristiche, possibilmente associandole alle relative condizioni di rischio, nonche' della capacita' di spesa con riguardo ai fondi fino ad oggi erogati; Ritenuto che, ai fini del necessario e urgente adeguamento funzionale e tecnico scientifico dei servizi tecnici nazionali, appare adeguato definire una quota di riserva pari a complessive lire 20 miliardi, ripartite in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, da corrispondere sulla base di un dettagliato programma approvato dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183; Visti gli ordini del giorno di indirizzo parlamentare: n. 0/2739 - tab. 9/1 approvato dal Senato (commissione) in data 22 ottobre 1997; n. 9/4354/98 accolto dalla Camera (assemblea) in data 17 dicembre 1997; n. 9/4665/003 accolto dalla Camera (assemblea) in data 24 marzo 1998; n. 0/5266 BIS/010/08 accolto dalla Camera (commissione) in data 29 ottobre 1998; Ritenuto di dover riservare una quota di lire 284 miliardi (di cui lire 134 miliardi a valere sull'esercizio 2000 e lire 150 miliardi sull'esercizio 2001), pari al 15% dello stanziamento oggetto della ripartizione di cui al presente decreto, arrotondato in miliardi all'unita' superiore, per progetti strategici che rilevino le criticita' di bacino idrografico con priorita' alle seguenti tipologie di intervento: a) programmi per la difesa integrata delle coste coordinati a scala interregionale e su unita' fisiografiche omogenee, anche attraverso modalita' di intervento ambientalmente compatibili quali il ripascimento degli arenili e con particolare riguardo alle necessita' di difesa degli abitati; b) programmi per la riduzione del rischio idraulico nelle aree urbane particolarmente esposte e degradate, dove, agli obiettivi della sicurezza delle persone e dei beni esposti, si possano associare obiettivi di rinaturazione e riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua interessati; c) programmi di riduzione del rischio idrogeologico mediante interventi integrati di sistemazione e consolidamento dei versanti a livello di sottobacino o di aree omogenee tali da perseguire benefici quantificabili a seguito della realizzazione degli interventi; Ritenuto inoltre che tali progetti debbano discendere da piani stralcio o comunque da studi idraulici e idrogeologici adottati dalle autorita' di bacino e dalle regioni, che consentano di valutare la rilevanza di bacino e l'efficacia in termini quantificabili della riduzione del rischio; Ritenuto di dover ripartire la restante quota di 1.606 miliardi tra bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale secondo le modalita' e le finalita' di cui al suindicato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997 con le seguenti variazioni: eliminazione della riserva del 50% per i bacini di rilievo nazionale del Po, Adige, Arno, Tevere e Volturno; adozione di un correttivo matematico (tabella A), da associare ai parametri popolazione e superficie, che incrementi le risorse alle regioni minori; Vista la proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, adottata nella seduta del 25 maggio 1999; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si e' espressa ai sensi dell'art. 4-bis della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'art. 7 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22 aprile 1999; Sentita la Conferenza unificata, che si e' espressa ai sensi dell'art. 88, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella seduta del 27 maggio 1999; Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che dispone che tutti gli atti per i quali e' intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali e dell'ambiente; Decreta: Art. 1. 1. A valere sull'importo complessivo di lire 1.890 miliardi, la somma di lire 284 miliardi, di cui lire 134 miliardi per l'anno 2000 e lire 150 miliardi per l'anno 2001, e' destinata al finanziamento di interventi inseriti in programmi che rilevino le criticita' del bacino idrografico nell'ambito dei settori della difesa delle coste e del dissesto idrogeologico o della rete idrografica, che interessino i centri urbani, elaborati dai comitati tecnici delle autorita' di bacino ed approvati dai comitati istituzionali, per i bacini di rilievo nazionale e interregionale, o dal competente organo regionale, per i bacini di rilievo regionale, tenuto conto anche degli ordini del giorno di indirizzo parlamentare, citati nelle premesse. Delle predette risorse, la quota di 30 miliardi, di cui 15 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, e' destinata al finanziamento di interventi di sistemazione della rete idrografica dei fiumi Reno, Conca e Marecchia. 2. I programmi di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Sulla base dei programmi regolarmente pervenuti, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, seleziona gli interventi da finanziare nell'ambito delle risorse di cui al presente articolo in relazione alle finalita' ed al livello di approfondimento dei programmi presentati, dai quali si possano concretamente desumere e quantificare i benefici attesi, anche in termini di riduzione del rischio. 3. Il Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, approva gli interventi da finanziare con le risorse di cui al presente articolo e provvede al trasferimento delle risorse.