IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la legge  18  maggio  1989, n.  183,  recante  norme per  il
riassetto  organizzativo  e  funzionale  della difesa  del  suolo,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto, in  particolare, l'art.  31 della legge  18 maggio  1989, n.
183, che prevede, tra l'altro,  l'elaborazione e l'adozione di schemi
previsionali e  programmatici al fine  di pianificare le  attivita' e
gli  interventi   da  realizzare  in  fase   transitoria,  in  attesa
dell'approvazione  dei piani  di bacino  e l'art.  25 della  legge 18
maggio 1989, n. 183, che prevede,  tra l'altro, che gli interventi si
attuino mediante programmi triennali, desunti dalla pianificazione di
bacino,  anche eseguita  per  sottobacini o  per  stralci relativi  a
settori funzionali, ai sensi dell'art.  17, comma 6 -ter, della legge
18 maggio 1989, n. 183;
  Visto  l'art.  9  della  legge  8  agosto  1990,  n.  253,  recante
disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
23 marzo 1990, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1990, n.
79,  con  il  quale  e'  stato appro-  vato  l'atto  di  indirizzo  e
coordinamento  ai fini  della elaborazione  ed adozione  degli schemi
previsionali e programmatici;
  Visti il decreto del Presidente  della Repubblica in data 7 gennaio
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1992, n. 8, e il
decreto  del Presidente  della  Repubblica in  data  18 luglio  1995,
pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale 10  gennaio 1996,  n. 7,  con i
quali sono stati approvati gli  atti di indirizzo e coordinamento per
determinare  i criteri  di  integrazione e  di  coordinamento tra  le
attivita' conoscitive dello Stato, delle  autorita' di bacino e delle
regioni e concernenti i criteri per la pianificazione di bacino;
  Visti il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
1 marzo 1991, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1991, n.
96, ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 novembre
1994, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale 30 dicembre  1994, n. 304,
con  i  quali   sono  state  approvate  le   ripartizioni  dei  fondi
disponibili nel  periodo 1989-1993 da destinare  all'attuazione degli
schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18
maggio 1989, n. 183, e all'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica in data 9 ottobre
1997, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale 12 dicembre  1997, n. 289,
con il quale e' stata approvata la ripartizione nel trienno 1997-1999
delle risorse stanziate  dalla legge 23 dicembre 1996,  n. 663 (legge
finanziaria 1997), tabella  C, per le finalita' di cui  alla legge 18
maggio 1989, n.  183, sulla difesa del suolo, in  ragione di lire 420
miliardi per  l'anno 1997, lire 310  miliardi per l'anno 1998  e lire
310 miliardi per l'anno 1999;
  Visto l'art. 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista la legge  27 dicembre 1997, n. 450  (legge finanziaria 1998),
tabella C, che prevede lo stanziamento,  per le finalita' di cui alla
legge  18  maggio  1989,  n.   183,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, di complessivi 1.410  miliardi, ripartiti in ragione di
410 miliardi per  l'anno 1998 e 500 miliardi per  ciascuno degli anni
1999 e 2000;
  Vista la legge  23 dicembre 1998, n. 449  (legge finanziaria 1999),
tabella C, che prevede lo stanziamento,  per le finalita' di cui alla
legge  18  maggio  1989,  n.   183,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, di complessivi 2.100  miliardi, ripartiti in ragione di
lire 700 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001;
  Considerato che le  risorse di cui alle leggi 27  dicembre 1997, n.
450, e  23 dicembre 1998,  n. 449,  recano una integrazione  di fondi
rispetto alla  legge finanziaria  1997, ripartiti con  il sopracitato
decreto del Presidente  della Repubblica 9 ottobre 1997,  di lire 100
miliardi per l'anno 1998 e lire 390 miliardi per l'anno 1999, nonche'
ulteriori risorse  pari a lire  700 miliardi per ciascuno  degli anni
2000 e 2001, per un totale di lire 1.890 miliardi;
  Ritenuto, pertanto, che le  predette somme debbano essere destinate
al finanziamento dei piani stralcio  di cui all'art. 17, comma 6-ter,
della legge  18 maggio 1989, n.  183, gia' approvati, e  degli schemi
previsionali e programmatici di cui  allart. 31 della legge 18 maggio
1989,  n. 183,  nel loro  aggiornamento, quali  atti di  proposizione
programmatica relativi  al regime  transitorio della legge  18 maggio
1989, n.  183, sulla difesa  del suolo, nelle  more dell'approvazione
dei piani d  bacino, nonche' per la formazione di  un primo programma
sperimentale di interventi di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 25
della legge 18 maggio 1989, n.  183, in attesa di una piu' aggiornata
disciplina  della  programmazione  dei finanziamenti,  in  attuazione
dell'art. 86, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge   5  ottobre  1993,  n.  398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
  Ritenuto che i criteri della superficie e della popolazione, sinora
adottati per il  riparto degli stanziamenti, non  tengono conto delle
caratteristiche  geomorfologiche,  idrogeologiche  e  antropiche  dei
bacini  interessati   da  valutare   ai  fini  della   definizione  e
prevenzione  del  rischio idraulico  e  idrogeologico,  e che  appare
inoltre necessario assicurare un rilievo specifico, rispetto a quello
finora attribuito  nell'impiego delle  risorse da parte  dei soggetti
attuatori, alle  problematiche connesse  alla protezione  delle coste
dall'erosione, nonche'  promuovere lo  sviluppo di  azioni coordinate
per  la sistemazione  definitiva di  bacini  o sottobacini  e per  la
risoluzione di  situazioni urbane caratterizzate dalla  necessita' di
recupero del  rapporto con  gli ambienti fluviali  e dare  avvio alle
misure per la difesa del suolo di carattere innovativo;
  Considerato che  non e' tuttora possibile  approntare nuovi criteri
di riparto  degli stanziamenti  riferibili, in termini  appropriati e
attendibili,   alle   condizioni   del  territorio   e   al   rischio
idrogeologico;
  Ritenuto di dover impegnare la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo Stato,  le regioni  e  le province  autonome di  Trento e  di
Bolzano  a predisporre  entro il  31  dicembre 1999  una proposta  di
criteri  di ripartizione  dei fondi  che tenga  conto delle  predette
caratteristiche, possibilmente associandole  alle relative condizioni
di rischio,  nonche' della capacita'  di spesa con riguardo  ai fondi
fino ad oggi erogati;
  Ritenuto  che,  ai  fini   del  necessario  e  urgente  adeguamento
funzionale  e  tecnico  scientifico dei  servizi  tecnici  nazionali,
appare adeguato definire una quota di riserva pari a complessive lire
20 miliardi,  ripartite in lire  10 miliardi per ciascuno  degli anni
2000 e 2001, da corrispondere  sulla base di un dettagliato programma
approvato dal Comitato dei Ministri di  cui all'art. 4 della legge 18
maggio 1989, n. 183;
  Visti gli ordini del giorno di indirizzo parlamentare:
  n. 0/2739 - tab. 9/1 approvato  dal Senato (commissione) in data 22
ottobre 1997;
  n. 9/4354/98 accolto  dalla Camera (assemblea) in  data 17 dicembre
1997;
  n. 9/4665/003  accolto dalla  Camera (assemblea)  in data  24 marzo
1998;
  n. 0/5266 BIS/010/08 accolto dalla  Camera (commissione) in data 29
ottobre 1998;
  Ritenuto di dover riservare una quota  di lire 284 miliardi (di cui
lire 134  miliardi a valere  sull'esercizio 2000 e lire  150 miliardi
sull'esercizio 2001),  pari al  15% dello stanziamento  oggetto della
ripartizione  di cui  al  presente decreto,  arrotondato in  miliardi
all'unita'  superiore,  per  progetti   strategici  che  rilevino  le
criticita'  di   bacino  idrografico  con  priorita'   alle  seguenti
tipologie di intervento:
  a) programmi per la difesa integrata delle coste coordinati a scala
interregionale e  su unita' fisiografiche omogenee,  anche attraverso
modalita'   di  intervento   ambientalmente   compatibili  quali   il
ripascimento degli arenili e con particolare riguardo alle necessita'
di difesa degli abitati;
  b)  programmi per  la riduzione  del rischio  idraulico nelle  aree
urbane  particolarmente esposte  e  degradate,  dove, agli  obiettivi
della  sicurezza  delle  persone  e  dei  beni  esposti,  si  possano
associare  obiettivi di  rinaturazione e  riqualificazione ambientale
dei corsi d'acqua interessati;
  c)  programmi  di  riduzione  del  rischio  idrogeologico  mediante
interventi integrati di sistemazione  e consolidamento dei versanti a
livello di sottobacino o di aree omogenee tali da perseguire benefici
quantificabili a seguito della realizzazione degli interventi;
  Ritenuto  inoltre che  tali  progetti debbano  discendere da  piani
stralcio o comunque da studi idraulici e idrogeologici adottati dalle
autorita' di  bacino e dalle  regioni, che consentano di  valutare la
rilevanza  di bacino  e l'efficacia  in termini  quantificabili della
riduzione del rischio;
  Ritenuto di dover ripartire la restante quota di 1.606 miliardi tra
bacini di  rilievo nazionale,  interregionale e regionale  secondo le
modalita' e le finalita' di  cui al suindicato decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1997 con le seguenti variazioni:
  eliminazione  della  riserva  del  50%  per  i  bacini  di  rilievo
nazionale del Po, Adige, Arno, Tevere e Volturno;
  adozione di un  correttivo matematico (tabella A),  da associare ai
parametri popolazione  e superficie,  che incrementi le  risorse alle
regioni minori;
  Vista la proposta  del Comitato dei Ministri per  i servizi tecnici
nazionali  e  gli interventi  nel  settore  della difesa  del  suolo,
adottata nella seduta del 25 maggio 1999;
  Sentita la  Conferenza permanente per  i rapporti tra lo  Stato, le
regioni e  le province  autonome di  Trento e di  Bolzano, che  si e'
espressa ai sensi dell'art. 4-bis della legge 18 maggio 1989, n. 183,
e dell'art. 7  del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n. 281, nella
seduta del 22 aprile 1999;
  Sentita  la  Conferenza unificata,  che  si  e' espressa  ai  sensi
dell'art. 88, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nella seduta del 27 maggio 1999;
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera  ii), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13, che dispone  che tutti gli atti per i  quali e' intervenuta la
deliberazione del Consiglio dei Ministri sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 1999;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro dei lavori pubblici, di  concerto con i Ministri del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  per  gli  affari
regionali e dell'ambiente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. A  valere sull'importo  complessivo di  lire 1.890  miliardi, la
somma di lire 284 miliardi, di  cui lire 134 miliardi per l'anno 2000
e lire 150 miliardi per l'anno 2001, e' destinata al finanziamento di
interventi  inseriti  in programmi  che  rilevino  le criticita'  del
bacino idrografico nell'ambito dei settori della difesa delle coste e
del dissesto idrogeologico o  della rete idrografica, che interessino
i centri  urbani, elaborati dai  comitati tecnici delle  autorita' di
bacino  ed approvati  dai  comitati istituzionali,  per  i bacini  di
rilievo  nazionale   e  interregionale,   o  dal   competente  organo
regionale,  per i  bacini di  rilievo regionale,  tenuto conto  anche
degli  ordini  del giorno  di  indirizzo  parlamentare, citati  nelle
premesse. Delle predette risorse, la quota  di 30 miliardi, di cui 15
miliardi  per  ciascuno degli  anni  2000  e  2001, e'  destinata  al
finanziamento di  interventi di  sistemazione della  rete idrografica
dei fiumi Reno, Conca e Marecchia.
  2. I  programmi di cui al  comma 1 sono trasmessi  al Ministero dei
lavori  pubblici entro  il termine  di novanta  giorni dalla  data di
pubblicazione del  presente decreto  nella Gazzetta  Ufficiale. Sulla
base dei  programmi regolarmente pervenuti, il  Comitato dei Ministri
di cui all'art.  4 della legge 18 maggio 1989,  n. 183, previa intesa
con la Conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di  Trento e Bolzano, seleziona gli interventi
da finanziare nell'ambito  delle risorse di cui  al presente articolo
in  relazione alle  finalita' ed  al livello  di approfondimento  dei
programmi presentati,  dai quali si possano  concretamente desumere e
quantificare i  benefici attesi,  anche in  termini di  riduzione del
rischio.
  3. Il  Ministero dei lavori  pubblici, con propri  decreti, approva
gli  interventi da  finanziare  con  le risorse  di  cui al  presente
articolo e provvede al trasferimento delle risorse.