Art. 4.
  1. I programmi da finanziare a valere sulle risorse di cui all'art.
2, debitamente  approvati dagli organi competenti,  sono trasmessi al
Ministero  dei lavori  pubblici entro  il termine  di novanta  giorni
dalla  data  di pubblicazione  del  presente  decreto nella  Gazzetta
Ufficiale.
  2. Sulla  base dei  programmi regolarmente pervenuti,  il Ministero
dei  lavori  pubblici  provvede  al trasferimento  delle  risorse  in
conformita' al riparto di cui alla tabella B.
  3. Decorsi inutilmente  ulteriori trenta giorni dal  termine di cui
al comma 1, a norma dell'art. 9,  comma 3, della legge 8 agosto 1990,
n. 253,  il bacino e' escluso  dal piano di ripartizione  di cui alla
tabella B.
  4.  Le risorse  finanziarie risultanti  dalle decadenze  di cui  al
comma 3 sono riassegnate ai  restanti bacini con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, utilizzando gli stessi criteri di riparto di cui
all'art. 2. Dell'adozione dei provvedimenti di riassegnazione e' data
comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.