Art. 4. 1. I programmi da finanziare a valere sulle risorse di cui all'art. 2, debitamente approvati dagli organi competenti, sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 2. Sulla base dei programmi regolarmente pervenuti, il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento delle risorse in conformita' al riparto di cui alla tabella B. 3. Decorsi inutilmente ulteriori trenta giorni dal termine di cui al comma 1, a norma dell'art. 9, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 253, il bacino e' escluso dal piano di ripartizione di cui alla tabella B. 4. Le risorse finanziarie risultanti dalle decadenze di cui al comma 3 sono riassegnate ai restanti bacini con decreto del Ministro dei lavori pubblici, utilizzando gli stessi criteri di riparto di cui all'art. 2. Dell'adozione dei provvedimenti di riassegnazione e' data comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.