Art. 5. 1. Le somme erogate in attuazione del presente decreto sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio delle regioni interessate, a norma dell'art. 12, comma 8-quinquies, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e nella contabilita' speciale delle autorita' di bacino. Le autorita' di bacino o le regioni trasmettono al Ministero dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del programma corredata di schede per ciascun intervento o studio finanziato, ivi inclusi quelli per la pianificazione di bacino, secondo il formato unificato, gia' in uso, adottato dal Ministero dei lavori pubblici. 2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministero dei lavori pubblici predispone una relazione sullo stato di attuazione dei programmi, per l'esame del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.