Art. 5.
  1.  Le  somme  erogate  in attuazione  del  presente  decreto  sono
iscritte  in   un  apposito   capitolo  di  bilancio   delle  regioni
interessate,   a  norma   dell'art.   12,   comma  8-quinquies,   del
decreto-legge 5  ottobre 1993, n. 398,  convertito, con modificazioni
dalla legge  4 dicembre 1993,  n. 493, e nella  contabilita' speciale
delle  autorita' di  bacino.  Le  autorita' di  bacino  o le  regioni
trasmettono al Ministero dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre di
ogni  anno, una  relazione sullo  stato di  attuazione del  programma
corredata di schede  per ciascun intervento o  studio finanziato, ivi
inclusi quelli  per la pianificazione  di bacino, secondo  il formato
unificato, gia' in uso, adottato dal Ministero dei lavori pubblici.
  2. Entro  il 31  maggio di  ciascun anno,  il Ministero  dei lavori
pubblici  predispone  una relazione  sullo  stato  di attuazione  dei
programmi, per  l'esame del Comitato  dei Ministri di cui  all'art. 4
della legge 18 maggio 1989, n. 183, e della Conferenza per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.