Art. 2.
  1.  L'Azienda Policlinico  Umberto  I  succede all'omonima  azienda
universitaria  dei   rapporti  in   corso,  relativi   alla  gestione
dell'assistenza sanitaria,  con utenti, autorita' competenti  e altre
amministrazioni,  nei  contratti  in  corso  per  la  costruzione  di
strutture destinate ad attivita' assistenziali, nonche' nei contratti
in corso per la fornitura  di beni e servizi destinati all'assistenza
sanitaria, per un periodo massimo di  dodici mesi; entro tale data il
direttore generale  risolve i  predetti contratti con  l'indizione di
nuove procedure, ovvero  procede alla loro conferma  o, con l'accordo
del contraente, alla revisione in tutto o in parte delle condizioni.
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto (( e per un
periodo massimo di diciotto mesi: ))
  a) non possono essere intraprese  o proseguite azioni esecutive nei
confronti dell'Azienda  Policlinico Umberto  I e  dell'Universita' La
Sapienza per  i debiti,  assunti dall'omonima  azienda universitaria,
relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria;
  b) le  procedure esecutive  pendenti, per le  quali sono  scaduti i
termini   per   l'opposizione   giudiziale  da   parte   dell'Azienda
universitaria Policlinico  Umberto I e dell'Universita'  La Sapienza,
ovvero  la  stessa  benche'   proposta,  sia  stata  rigettata,  sono
dichiarate  estinte  dal  giudice,  con  inserimento,  da  parte  del
commissario,  nella massa  passiva  di cui  al  comma 3  dell'importo
dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;
  c) i pignoramenti eventualmente eseguiti  non hanno efficacia e non
vincolano l'Azienda Policlinico Umberto  I, l'Universita' La Sapienza
e il commissario di cui al comma 3;
  d) i  debiti insoluti non  producono interessi ne' sono  soggetti a
rivalutazione monetaria.
  3.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica, (( entro  quindici giorni dalla data di  entrata in vigore
della  legge di  conversione  del  presente decreto  ))  , nomina  un
commissario con  il compito  di accertare la  massa attiva  e passiva
relativa   alla   gestione   dell'assistenza   sanitaria   da   parte
dell'Azienda universitaria Policlinico  Umberto I, determinatasi fino
alla  data  di  cessazione  della medesima,  ed  istituisce  apposita
gestione separata nella quale  confluiscono crediti e debiti maturati
fino alla  medesima data.  (( Per  lo svolgimento  dell'attivita' del
commissario e per il suo compenso e' autorizzata la spesa di lire 200
milioni per  l'anno 1999; per  gli anni successivi le  relative spese
sono poste a carico dei fondi indicati al comma 6. ))
  4.  Il  commissario   ha  potere  di  accesso  a   tutti  gli  atti
dell'Universita' La Sapienza e dell'Azienda universitaria Policlinico
Umberto   I   relativi   alla   gestione   della   medesima   azienda
universitaria. L'Azienda Policlinico Umberto I e' tenuta a fornire, a
richiesta  del   commissario,  idonei  locali,  attrezzature   ed  il
personale  necessario. Il  commissario puo',  per motivate  esigenze,
avvalersi di consulenze.
  5. Il  commissario provvede  all'accertamento della massa  attiva e
passiva  mediante   la  formazione,  entro   duecentoquaranta  giorni
dall'insediamento, di  un piano  di rilevazione,  con l'applicazione,
per quanto  compatibili, delle  disposizioni di cui  all'articolo 87,
commi 2,  4 e 5,  con esclusione delle parole:  "di cui al  comma 3",
nonche' 6 e 7,  con esclusione delle parole: "di cui  al comma 3" del
decreto  legislativo  25 febbraio  1995,  n.  77; le  competenze  ivi
attribuite al  Ministero dell'interno  sono esercitate  dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  6.  A seguito  del  definitivo accertamento  della  massa attiva  e
passiva,   il   commissario,   sulla  base   dei   mezzi   finanziari
all'occorrenza   messi  a   disposizione  ((   dalla  regione   Lazio
nell'ambito  dei  fondi  che   saranno  assegnati  alle  regioni  con
provvedimento legislativo da adottare nell'anno 2000 per la copertura
dei disavanzi  delle aziende unita' sanitarie  locali, utilizzando le
risorse  allo  scopo  preordinate  dalla  legge  finanziaria  per  il
medesimo  anno all'occorrenza  integrate, ))  predispone il  piano di
estinzione delle eventuali passivita' e lo sottopone all'approvazione
del  Ministro  del  tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
economica   entro  i   successivi   centoventi   giorni.  A   seguito
dell'approvazione del  piano di  estinzione il Ministero  del tesoro,
del bilancio  e della programmazione  economica provvede, a  valere e
nei  limiti  dei  predetti   mezzi  finanziari,  al  pagamento  delle
eventuali passivita', applicando le  disposizioni di cui all'articolo
90-bis ,  comma 3, del decreto  legislativo 25 febbraio 1995,  n. 77,
con esclusione delle parole: "entro sei mesi dalla data di conseguita
disponibilita'  del mutuo  di cui  all'articolo 88,  comma 2",  dando
priorita' temporale  al pagamento dei  crediti per i quali  sia stata
accolta la proposta di transazione di cui alla predetta disposizione.
  7. L'Azienda Policlinico Umberto I  assume la qualita' di sostituto
processuale  dell'Universita' La  Sapienza  di  Roma nel  contenzioso
giudiziale ed  extragiudiziale concernente appalti o  concessioni per
opere pubbliche a prevalente o esclusiva destinazione sanitaria.
  8. L'Azienda  ospedaliera Sant'Andrea, dalla data  di trasferimento
alla  stessa dei  beni  immobili e  mobili  costituenti il  complesso
ospedaliero Sant'Andrea, succede  al comune di Roma  ed agli Istituti
fisioterapici  ospedalieri  di Roma  in  tutti  i rapporti  in  corso
comunque connessi ai beni trasferiti. L'azienda ospedaliera assume la
qualita' di  sostituto processuale dei predetti  enti nel contenzioso
giudiziale  ed   extragiudiziale  concernente  appalti   e  forniture
relativi ai beni trasferiti.
  8-bis. (( All'onore derivante dal comma 3 del presente           ))
(( articolo, pari a lire 200 milioni per l'anno 1999, si provvede  ))
(( mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,  ))
(( ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito           ))
(( dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo       ))
(( speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,   ))
(( del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,  ))
(( allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo   ))
(( al Ministero della sanita'. Il Ministro del tesoro, del         ))
(( bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad     ))
(( apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di      ))
(( bilancio.                                                       ))