Art. 2.
  Le offerte  degli operatori relative  alla tranche di cui  al primo
comma del precedente art. 1  devono pervenire, con l'osservanza delle
modalita'  indicate  negli   articoli  7  e  8   del  citato  decreto
ministeriale del  22 settembre 1999,  entro le  ore 13 del  giorno 25
novembre 1999.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente alla  scadenza del  termine di  presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni  d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 22
settembre 1999.