Art. 11.
              Contratti di ricerca, studio e consulenza
  1.   Sulla  base   del   programma  di   lavoro,   ai  fini   della
predisposizione degli  elementi di studio e  documentazione necessari
all'attivita' degli  organi consiliari, nonche', in  generale, per il
perseguimento  dei  fini   istituzionali,  il  presidente,  accertata
l'impossibilita' di far fronte a  tali compiti con risorse interne al
segretariato,  di  propria  iniziativa  o su  proposta  degli  organi
collegiali del Consiglio nazionale dell'economia  e del lavoro, e per
il  tramite   del  segretario  generale,  puo'   conferire  incarichi
temporanei  per  studi,  indagini,   attivita'  di  promozione  e  di
organizzazione di  iniziative ad esperti di  riconosciuta competenza,
anche estranei all'amministrazione dello  Stato nonche' per attivita'
di  partecipazione ad  iniziative anche  a carattere  seminariale. Il
conferimento  dell'incarico  avviene  previo parere  dell'ufficio  di
presidenza, nei limiti di spesa annualmente stabiliti.
  2. Agli  stessi fini di  cui al  comma 1, possono  essere stipulate
delle convenzioni  di ricerca, ai  sensi dell'art. 19 della  legge 30
dicembre 1986, n. 936,  su determinazione dell'ufficio di presidenza,
qualora  la spesa  non  superi l'importo  di lire  10  milioni, e  su
delibera dell'assemblea ove la spesa sia di importo superiore.
  3. Il  presidente, su  conforme parere dell'ufficio  di presidenza,
puo' autorizzare, altresi',  la stipulazione di un  numero massimo di
cinque contratti  di consulenza la  cui durata non superi  il termine
della consiliatura e in materie  che rientrino nei fini istituzionali
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
  4. Gli  incarichi vengono conferiti,  previa verifica da  parte del
segretario  generale  della  effettiva  disponibilita'  nell'apposito
capitolo  di bilancio,  sulla base  di  un contratto  nel quale  sono
determinati, in ogni caso, la natura e l'oggetto della prestazione, i
termini della sua esecuzione, nonche' il corrispettivo per la stessa.
La medesima procedura si applica per i contratti di cui al comma 3.
  5. Il  presidente, su  parere conforme dell'ufficio  di presidenza,
puo' concedere il patrocinio  del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro ad  iniziative esterne di interesse del  Consiglio, per le
quali possono essere deliberati contributi finanziari.