Art. 5.
                          Capi dipartimento
  1. I capi dei dipartimenti curano l'organizzazione dei dipartimenti
e  ne dirigono  l'attivita'  secondo le  disposizioni del  segretario
generale; provvedono all'assegnazione  delle risorse finanziarie agli
uffici del dipartimento.
  2.  I  capi dei  dipartimenti  dirigono,  coordinano e  controllano
l'attivita' dei  dirigenti, anche con  potere sostitutivo in  caso di
comprovata inerzia.  Sono responsabili in via  esclusiva, nell'ambito
delle  rispettive  competenze, dell'attivita'  amministrativa,  della
gestione e dei relativi risultati.