Art. 5. Capi dipartimento 1. I capi dei dipartimenti curano l'organizzazione dei dipartimenti e ne dirigono l'attivita' secondo le disposizioni del segretario generale; provvedono all'assegnazione delle risorse finanziarie agli uffici del dipartimento. 2. I capi dei dipartimenti dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di comprovata inerzia. Sono responsabili in via esclusiva, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.