Art. 6.
                        Direttori degli uffici
  1.  Ai direttori  degli  uffici spetta  la  gestione delle  risorse
umane,  finanziarie, tecniche  e amministrative  e di  controllo loro
assegnate.
  2.  I direttori  degli  uffici dirigono,  coordinano e  controllano
l'attivita'  dei   servizi  e   dei  responsabili   dei  procedimenti
amministrativi che da essi dipendono, anche con poteri sostitutivi in
caso  di  comprovata inerzia.  Sono  responsabili  in via  esclusiva,
nell'ambito     delle    rispettive     competenze,    dell'attivita'
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.