Art. 9. Dotazione organica 1. La dotazione organica del CNEL, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 1994, e' confermata nella misura massima di centosei unita'. 2. Con determinazione del presidente, da emanarsi su proposta del segretario generale e previa deliberazione dell'assemblea nonche' sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, si procede alla revisione triennale della dotazione organica in funzione del programma di attivita' del CNEL. Qualora la revisione triennale della dotazione organica comporti un aumento di spesa si procede ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le variazioni della dotazione organica che non danno luogo ad aumento di spesa sono approvate con determinazione del presidente, su proposta del segretario generale e conforme parere dell'ufficio di presidenza, sentite le OO.SS. rappresentative. 3. In sede di prima attuazione, la prima revisione della dotazione organica e' effettuata, con determinazione del presidente, su proposta del segretario generale, sentito l'ufficio di presidenza, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' del CNEL, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio.