IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 3, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico"; Visto l'art. 4, commi 1, 2 e 3 del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, del 31 ottobre 1997, recante "Metodologia di misura del rumore aeroportuale", che istituisce due commissioni con il compito di predisporre criteri generali rispettivamente per la definizione: a) di procedure antirumore in tutte le attivita' aeroportuali come definite nell'art. 3, comma 1, lettera m), punto 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447; b) delle zone di rispetto per le attivita' aeroportuali e dei criteri per regolare l'attivita' urbanistica nelle zone di rispetto; e) della classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico e delle caratteristiche dei sistemi di monitoraggio; Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto ministeriale del 31 ottobre 1997, che attribuisce alle commissioni previste dall'art. 5 del medesimo decreto ministeriale, la definizione in ambito locale, nell'intorno aeroportuale, dei confini delle tre aree di rispetto, zona A, zona B e zona C, all'interno delle quali vigono i limiti di rumorosita' stabiliti nel comma 2 del predetto art. 6; Visto l'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, "Regolamento recante le norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili"; Vista la regolamentazione ICAO (International Civil Aviation Organization), annesso 6, in tema di procedure operative degli aeromobili a garanzia della navigazione aerea; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 38-T del 30 marzo 1998, recante l'adozione delle normative europee per la gestione tecnica operativa degli aeromobili da trasporto commerciale; Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, con la quale sono posti limiti di edificabilita' negli intorni aeroportuali; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione 20 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 1999, con cui e' stata tra l'altro ricostituita la commissione di cui all'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1997; Considerati gli esiti dei lavori della commissione sopra richiamata; Considerato l'interesse primario della sicurezza della navigazione aerea; Considerato che all'inquinamento acustico aeroportuale contribuiscono i vettori ed i gestori nell'ambito dello svolgimento delle rispettive attivita'; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si definisce: a) aeromobile in volo: l'aeromobile dal momento della chiusura delle porte finalizzata al decollo, al momento della riapertura delle stesse dopo l'atterraggio, nonche' un aeromobile in volo manovra sia in aria che a terra; b) prova motore: ravviamento di un motore di spinta non associata con una partenza pianificata.