Art. 2. Criteri procedurali 1. Le procedure antirumore e le zone di rispetto per le aree e le attivita' aeroportuali sono stabilite dalle commissioni di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997, secondo i seguenti criteri: a) le curve isofoniche devono essere elaborate sulla base dei dati forniti da ENAC, ENAV e societa' di gestione, nell'ambito delle rispettive competenze, mediante i piu' avanzati modelli matematici validati dall'ANPA, tenendo conto delle rotte di ingresso ed uscita dagli aeroporti, pubblicate sul volume AIP Italia, redatto dall'ENAV; b) le curve isofoniche devono essere riportate su cartografia in scala non inferiore a 1:5.000; c) i risultati ottenuti devono essere sottoposti ad analisi e misure di verifica, al fine di introdurre eventuali azioni correttive in applicazione del successivo art. 3; d) le procedure di cui alle lettere a) e b) possono essere ripetute per verificare le ipotesi adottate, a seguito dell'attivita' di verifica di cui alla lettera e); e) le misure di cui alla lettera e), sono eseguite da tecnici competenti in acustica ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 2, comma 6 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998.