Art. 2.
                         Criteri procedurali
  1. Le procedure antirumore  e le zone di rispetto per  le aree e le
attivita'  aeroportuali  sono  stabilite  dalle  commissioni  di  cui
all'art. 5,  comma 1, del  decreto ministeriale del 31  ottobre 1997,
secondo i seguenti criteri:
  a) le curve isofoniche devono  essere elaborate sulla base dei dati
forniti  da ENAC,  ENAV  e societa'  di  gestione, nell'ambito  delle
rispettive competenze,  mediante i  piu' avanzati  modelli matematici
validati dall'ANPA, tenendo  conto delle rotte di  ingresso ed uscita
dagli aeroporti, pubblicate sul volume AIP Italia, redatto dall'ENAV;
  b) le  curve isofoniche devono  essere riportate su  cartografia in
scala non inferiore a 1:5.000;
  c)  i risultati  ottenuti  devono essere  sottoposti  ad analisi  e
misure di verifica, al fine di introdurre eventuali azioni correttive
in applicazione del successivo art. 3;
  d) le procedure di cui alle lettere a) e b) possono essere ripetute
per  verificare  le ipotesi  adottate,  a  seguito dell'attivita'  di
verifica di cui alla lettera e);
  e)  le misure  di cui  alla lettera  e), sono  eseguite da  tecnici
competenti in acustica ai sensi della  legge 26 ottobre 1995, n. 447,
art.  2, comma  6  e del  decreto del  Presidente  del Consiglio  dei
Ministri 31 marzo 1998.