Art. 2.
                   Nuova procedura di costituzione
                       dei depositi definitivi
  1. I depositi  definitivi gestiti dalla Cassa  depositi e prestiti,
in  contanti   o  in   buoni  postali  fruttiferi,   sono  costituiti
direttamente presso  le sezioni di tesoreria  provinciale dello Stato
e,  per la  provincia di  Roma,  presso la  tesoreria centrale  dello
Stato.
  2. A  tal fine  e' adottato  il modello  125-bis/T, che  unifica il
nuovo schema  di domanda  di iscrizione  del deposito  (mod. A)  e la
distinta di versamento dei valori.
  3.  Per  l'iscrizione di  un  deposito  definitivo il  depositante,
utilizzando  il modello  unificato 125-bis/T,  presenta la  domanda e
provvede al  contestuale versamento dei valori,  compreso l'eventuale
importo per bollo, presso gli uffici indicati, ricevendone quietanza;
quest'ultima e'  documento valido per attestare  sia la presentazione
della domanda di iscrizione  sia l'effettuazione del deposito nonche'
l'eventuale assolvimento del bollo in  modo virtuale, nei casi in cui
e' effettivamente pagato.
  4. Il  modello 125-bis/T  e' altresi'  utilizzato per  i versamenti
d'ufficio,  in   sostituzione  degli  ordini  di   riscossione  e  di
ricevimento.
  5.  Sono  soppressi i  modelli  cat.  I,  n. 1  (dichiarazione  per
deposito in numerario),  n. 2 (dichiarazione per  deposito in effetti
pubblici),  n.  3   (ordine  di  riscossione)  e  n.   4  (ordine  di
ricevimento).