Art. 2. Nuova procedura di costituzione dei depositi definitivi 1. I depositi definitivi gestiti dalla Cassa depositi e prestiti, in contanti o in buoni postali fruttiferi, sono costituiti direttamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e, per la provincia di Roma, presso la tesoreria centrale dello Stato. 2. A tal fine e' adottato il modello 125-bis/T, che unifica il nuovo schema di domanda di iscrizione del deposito (mod. A) e la distinta di versamento dei valori. 3. Per l'iscrizione di un deposito definitivo il depositante, utilizzando il modello unificato 125-bis/T, presenta la domanda e provvede al contestuale versamento dei valori, compreso l'eventuale importo per bollo, presso gli uffici indicati, ricevendone quietanza; quest'ultima e' documento valido per attestare sia la presentazione della domanda di iscrizione sia l'effettuazione del deposito nonche' l'eventuale assolvimento del bollo in modo virtuale, nei casi in cui e' effettivamente pagato. 4. Il modello 125-bis/T e' altresi' utilizzato per i versamenti d'ufficio, in sostituzione degli ordini di riscossione e di ricevimento. 5. Sono soppressi i modelli cat. I, n. 1 (dichiarazione per deposito in numerario), n. 2 (dichiarazione per deposito in effetti pubblici), n. 3 (ordine di riscossione) e n. 4 (ordine di ricevimento).