Art. 3. Bollo virtuale 1. L'assolvimento dell'imposta di bollo per gli atti relativi alla procedura depositi definitivi, qualora dovuta, avviene in modo virtuale, versando l'importo corrispondente, che il depositante dovra' indicare nell'apposito spazio del modello 125-bis/T, insieme ai valori da depositare. 2. Le somme relative all'imposta di bollo, assolta in modo virtuale, saranno versate all'Erario a cura degli uffici centrali della Cassa depositi e prestiti, con cadenza bimestrale.