Art. 3.
                            Bollo virtuale
  1. L'assolvimento dell'imposta di bollo  per gli atti relativi alla
procedura  depositi  definitivi,  qualora  dovuta,  avviene  in  modo
virtuale,  versando  l'importo  corrispondente,  che  il  depositante
dovra' indicare  nell'apposito spazio del modello  125-bis/T, insieme
ai valori da depositare.
  2.  Le  somme  relative  all'imposta  di  bollo,  assolta  in  modo
virtuale,  saranno versate  all'Erario a  cura degli  uffici centrali
della Cassa depositi e prestiti, con cadenza bimestrale.