Art. 4.
                        Compiti delle sezioni
                di tesoreria provinciale dello Stato
  1.  Le sezioni  di  tesoreria provinciale  dello Stato  trasmettono
tempestivamente ai Dipartimenti provinciali  del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica  - Direzioni provinciali dei servizi
vari, insieme all'originale del modello 125-bis/T, gli estratti delle
quietanze rilasciate in relazione a ciascun deposito.
  2.  Per i  depositi in  contanti, gli  uffici della  Banca d'Italia
rilasciano  una  sola  quietanza (modello  81-septies/T),  contenente
l'indicazione   dell'importo   totale   riscosso,   con   annotazione
dell'eventuale importo versato per bollo virtuale.
  3. Per i depositi in  buoni postali fruttiferi, dagli stessi uffici
e' rilasciata quietanza per il ricevimento dei titoli (modello 8 cat.
I); inoltre,  nel caso di  pagamento del  bollo in modo  virtuale, e'
emessa un'ulteriore, specifica quietanza (modello 81-septies/T) con i
dati di riferimento al medesimo deposito.
  4.  Le  direzioni  provinciali  dei servizi  vari  provvedono  alla
verifica  della  correttezza  e completezza  della  compilazione  del
modello 125-bis/T, sia  per la parte relativa alla  domanda (mod. A),
sia per cio'  che concerne l'obbligo o meno di  pagamento del bollo e
la congruita' del relativo importo.