Art. 4. Compiti delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato 1. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato trasmettono tempestivamente ai Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Direzioni provinciali dei servizi vari, insieme all'originale del modello 125-bis/T, gli estratti delle quietanze rilasciate in relazione a ciascun deposito. 2. Per i depositi in contanti, gli uffici della Banca d'Italia rilasciano una sola quietanza (modello 81-septies/T), contenente l'indicazione dell'importo totale riscosso, con annotazione dell'eventuale importo versato per bollo virtuale. 3. Per i depositi in buoni postali fruttiferi, dagli stessi uffici e' rilasciata quietanza per il ricevimento dei titoli (modello 8 cat. I); inoltre, nel caso di pagamento del bollo in modo virtuale, e' emessa un'ulteriore, specifica quietanza (modello 81-septies/T) con i dati di riferimento al medesimo deposito. 4. Le direzioni provinciali dei servizi vari provvedono alla verifica della correttezza e completezza della compilazione del modello 125-bis/T, sia per la parte relativa alla domanda (mod. A), sia per cio' che concerne l'obbligo o meno di pagamento del bollo e la congruita' del relativo importo.